Amministratore di sostegno, ruolo della figura professionale e legge di riferimento
Un soggetto che non sia in pieno possesso delle proprie capacità fisiche e/o psichiche, anche solo per un periodo di tempo limitato, è una persona non autonoma e i cui interessi personali e patrimoniali rischiano di essere compromessi. Questa sensibilità nei confronti di individui svantaggiati ha portato alla formulazione di una legge che ha visto l'introduzione di una nuova figura professionale: l'amministratore di sostegno. Vediamo insieme chi è e di cosa si occupa.
Chi è l'amministratore di sostegno
Il ruolo dell'amministratore di sostegno nasce per la tutela di soggetti più deboli della popolazione come anziani e disabili, o individui in condizioni di disagio di vario tipo (alcoolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o ciechi).
Questo istituto giuridico è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, con cui si stabilisce la necessità di un affiancamento a favore di coloro quali risultino svantaggiati a causa di una capacità di azione limitata o compromessa.
La legge quindi mira a tutelare quelle persone la cui autonomia è inficiata da una menomazione, anche se temporanea, sia essa di tipo fisico o psichico. Con l'affiancamento garantito dalla presenza di questo particolare curatore si offre loro la possibilità si salvaguardare i propri interessi personali ed economici.
Il ruolo della figura professionale
In alcuni casi le condizioni di svantaggio che compromettono l'autonomia di una persona possono non essere permanenti; il tutore, infatti, può avere un ruolo la cui durata è temporanea o indeterminata, in base a quanto stabilito dal decreto di nomina.
Attraverso quest'ultimo vengono definiti anche i poteri che l'amministratore di sostegno ha e quali atti può assolvere per conto del beneficiario o con la sua assistenza.
La misura di protezione che il giudice tutelare ha ritenuto opportuno emanare a favore del beneficiario, non lo rende completamente privo da ogni sfera di autonomia: il soggetto tutelato, infatti, può riservare un ambito di indipendenza rispetto sia a quegli atti che gli garantiscono la soddisfazione delle esigenze personali sia a quelli per cui la sua capacità non risulta nè compromessa nè limitata.
Ciò in ragione del fatto che la condizione dell'individuo in questione non risulta tale da portare a dichiarare lo stato di interdizione o inabilitazione.