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Come e quando fare la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)

La denuncia di inizio attività (DIA) deve essere presentata per ogni inizio di attività all'Ufficio tecnico del Comune di appartenenza per ogni operazione di edilizia.

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare all'uffico tecnico del proprio Comune a firma di un progettista abilitato:
- un progetto grafico in cui si rappresenta lo stato attuale e lo stato futuro dell'opera;
- una relazione tecnica, dove vengono illustrate le opere da compiersi e le normative, sia locali che nazionali, che interessano l'intervento da compiere. Nella relazione il progettista (architetto, geometra o ingegnere) si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione;
- domanda del proprietario o di chi ne fa le veci;
- comunicazione dell'impresa esecutrice e DURC (certificato di regolarità contributiva).

Procedura

Dopo 30 giorni dalla data di protollo di presentazione della DIA si possono iniziare i lavori, entro i 30 giorni l'ufficio tecnico comunale può richiedere integrazioni o inibire le lavorazioni, trascorsi i 30 giorni l'ufficio tecnico può solo emanare provvedimenti di autoutela e sanzioni. Se si verifica difformità nell'opera rispetto alle normative vigenti al momento della realizzazione, il Comune e quindi l'ufficio tecnico comunale può, entro 10 anni dalla data del protocollo, stabilire che si devono ripristinare lo stato e i luoghi antecedenti all'esecuzione delle lavorazioni, ovviamente tutte le spese saranno a carico del proprietario e le responsabilità sono del tecnico che ha firmato il provvedimento. Per le lavorazioni rientranti in manutenzione ordinaria non è prevista la DIA, il proprietario dovrà solo presentare una comunicazione al Comune.
Si può essere perseguibili se:
- si realizzano opere edilizie che necessitano di autorizzazione diversa dalla DIA;
- iniziando le lavorazioni prima dei 30 giorni previsti;
- realizzando opere diverse da quelle esposte nel progetto grafico;
- realizzando opere senza aver presentato la DIA. L'importo della multa, ovviamente, viene calcolato in base ai danni provocati, se si rientra nel caso in cui si realizzano opere diverse da quelle esposte nel progetto grafico, si può presentare una Dichiarazione di conformità dove un tecnico dovrà attestare che si sono realizzate opere conformi alle normative vigenti ma senza presentare la DIA, e in tal caso l'ammontare della multa va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.

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