Concorsi per categorie protette, quali sono e come affrontarli
Nel mercato lavorativo rientra la categoria protetta. La laboriosità di ognuno, un atto di solidarietà e coesione sociale.
La categoria protetta
La categoria protetta rientra nella Legge 68/99 che promuove il lavoro per i diversamente abili quali sono:
1. I portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa oltre il 45 per cento riconosciuta dalle commissioni.
2. Agli invalidi con accertata invalidità superiore al 33 per cento.
3. Persone sordomute e non vedenti.
4. Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio. I requisiti per usufruire della legge dedicata al lavoro per i disabili sono:
. conclusione della scuola dell’obbligo e il compimento del quindicesimo anno di età
. persone in età lavorativa affette da una o più condizioni di minorità
. essere disoccupati
I concorsi appartenenti alla legge 68/99
La persona diversamente abile può partecipare ai concorsi per disabili attraverso bandi di concorsi pubblici. Nel caso del concorso della Pubblica Amministrazione tuttavia nonostante si abbiano i requisiti richiesti ci si può trovare di fronte ad una realtà spesso, purtroppo molto prepotente come quella dell’eventualità di:
. assunzioni in soprannumero
Il disabile al momento della redazione della domanda deve sempre specificare di avere diritto al collocamento disabili perché appartenente alle categorie rappresentate dalla Legge 68/99 citando la categoria di appartenenza.
Tra l’altro il datore di lavoro che assume un invalido con una percentuale d’invalidità superiore al 50% può usufruire del rimborso forfettario per le spese sostenute per l’eliminazione di barriere architettoniche e per l’acquisto delle tecnologie per il telelavoro.
Tuttavia per usufruire quanto sopra descritto il datore di lavoro si deve attenere all’art 11 della suddetta legge che corrisponde ai punti seguenti:
1. convenzioni per i datori di lavoro per assunzioni
2. tempi e modalità da eseguire per l’assunzione compresi i percorsi formativi
3. la convenzione può essere stipulata con datori di lavoro non obbligati alle assunzioni
4. gli uffici di competenza possono stipulare convenzioni per l’assunzioni dei disabili più impegnativi
5. gli uffici competenti possono promuovere le iniziative mirate alle assunzioni per disabili
6. gli organismi possono chiedere le deroghe per determinati requisiti
7. le convenzioni di integrazione lavorativa devono indicare le mansioni attribuite e le modalità dello svolgimento del lavoratore disabile, provvedere alle forme di sostegno per favorire l’adattamento al lavoro del disabile, provvedere alle verifiche periodiche da parte degli enti pubblici incaricati.
Le Regioni devono gestire una loro normativa che semplifichi l’adempimento della Legge 68/99 e di conseguenza l’assunzione dei disabili.