Fondi d'investimento: cosa cambia con il nuovo regime fiscale
Con la nuova normativa i titolari di quote di fondi comuni di investimento di diritto italiano otterranno alcuni benefici, ovviamente, di natura economica. Vediamo i principali cambiamenti.
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A quale tipologia di investimenti si riferisce la nuova normativa
Il “Decreto Milleproroghe” ha introdotto una nuova tassazione per i fondi comuni di diritto italiano (che non necessariamente devono investire solo sul valore della azioni quotate presso la borsavalori), uniformandola con la tassazione applicata nella maggior parte dei paesi stranieri, permettendo così anche la comparazione dei valori delle loro quote con quelle collocate e negoziate dagli altri OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di diritto estero ).
Questo perché, a partire dallo scorso 1° luglio 2011, i valori vengono espressi al lordo e non più al netto come avveniva in precedenza. La nuova normativa prevede che la tassazione applicata sul valore della quota non avvenga più giornalmente, ma venga effettuata al momento del disinvestimento. Questo può portare ad un ulteriore vantaggio per l'investitore perché l'intermediatore o la società che gestisce il fondo (generalmente una SGR, ovvero società di gestione del risparmio) può investire, mano a mano che il valore delle quote cresce, il surplus ottenuto: in questo modo vengono investite somme superiori che a parità di tassi di crescita, portano ovviamente a rendimenti maggiori.
Nel dettaglio quando si applica e che cosa comporta
Quindi nel dettaglio la tassazione verrà applicata al momento della percezione del reddito. I redditi che verranno tassati saranno sia quelli percepiti a seguito di un disinvestimento parziale delle quote del fondo sia in caso di switch (si vendono le quote di un fondo per reinvestirle contestualmente in un altro fondo) sia sui rendimenti distribuiti periodicamente (viene tassato l'intero provento distribuito) sia in caso di trasferimento della titolarietà delle quote e, ovviamente, in caso di disinvestimento totale.
Il guadagno realizzato e percepito al momento della vendita o del trasferimento delle quote viene (reddito da capitale) sottoposto a una ritenuta che avrà carattere di d’acconto, per i soggetti che svolgono attività commerciale, e d’imposta, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. Nel caso in cui invece dalla vendita delle quote si ottengano delle minusvalenze (il controvalore è minore del costo di acquisto), la perdita ottenuta (rientra nei redditi diversi) può essere portata a compensazione delle plusvalenze ottenute con altri investimenti (anche su azioni e titoli di borsa) entro 4 anni dal momento del conseguimento della perdita.