Guida all'iscrizione all'albo dei Mediatori Creditizi
Il mediatore creditizio è colui che mette in relazione i soggetti che intendono accendere un prestito con gli intermediari eroganti al fine di ottenere il migliore tasso di interesse per il richiedente, senza influenzare negativamente l'attività bancaria. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di iscrizione all'albo detenuto dall' UIC (Ufficio Italiano Cambi).
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Chi é il mediatore creditizio
I mediatori del credito o mediatori creditizi sono disciplinati dal DPR n. 287/2000 in attuazione della legge n. 108/1996 che disciplina l'attività di mediazione creditizia.
Il decreto definisce mediatore creditizio, colui che abitualmente mette in relazione le banche con i potenziali clienti al fine di concessione di finanziamenti.
Essi non possono, comunque, effettuare per conto delle banche l'erogazione dei prestiti, né di alcuna forma di pagamento.
Il mediatore creditizio deve essere iscritto nell'albo detenuto dall'UIC, sotto la vigilanza del ministero del Tesoro, il quale viene aggiornato annualmente ed è consultabile on line presso il sito della bancaditalia "Banca ditalia.it".
All'albo si possono iscrivere i cittadini dell'Unione Europea domiciliati in Italia, con diploma di scuola media superiore, in possesso dei requisiti di onorabilità (art. 109 TUB) e le società italiane che hanno come oggetto della propria attività la mediazione credtizia.
Diventare mediatore creditizio
La domanda di iscrizione all'albo mediatori deve essere inoltrata all' UIC, è scaricabile dal sito "UIC.it" e deve essere rispedita con raccomandata.
L'iscrizione è gratuita.
Nella domanda bisogna specificare, per le persone fisiche:
- nome, cognome, data di nascita, codice fiscale;
- residenza, domicilio se diverso dalla residenza;
- possesso dei requisiti richiesti (sopra elencati);
- possesso del diploma di scuola media superiore.
Se la domanda è inoltrata da società, il legale rappresentante deve indicare:
- denominazione sociale;
- sede principale o secondaria in Italia;
- codice fiscale;
ed allegare:
- copia dell'atto costitutivo;
- certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese;
- dichiarazioni dei soci e degli amministratori.
L'UIC si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, ritenute necessarie, e la società si impegna ad aggiornare su eventuali variazioni, l'informativa fornita.
Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza è preposto al controllo del rispetto delle norme in materia di trasparenza ed anti riciclaggio in base alle disposizioni dell' art. 128 del TUB.
A seguito della non osservanza delle disposizioni previste si procede con la sospensione delle attività