Il matrimonio in Italia: disciplina giuridica
Il matrimonio è l'unione fisica, spirituale e legale di un uomo e una donna, basata sulla comunità di vita e la prole. Con le nozze i coniugi acquistano gli stessi diritti e doveri, sono obbligati alla coabitazione, alla collaborazione domestica ed economica e al mantenimento, educazione e istruzione dei figli. Salvo diversa disposizione, il matrimonio predispone al regime di comunione dei beni.
Tipi di rito consentiti in Italia
L'Ordinamento giuridico italiano riconosce tre tipi di matrimonio:
- rito civile;
- rito canonico-civile detto concordatario;
- rito acattolico.
Il rito civile viene celebrato dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile del domicilio di una delle due parti, previe pubblicazioni presso la Casa comunale di entrambi i futuri sposi. Le pubblicazioni sono necessarie al fine di rendere pubblica la volontà di voler contrarre matrimonio e di dar modo, a chiunque legittimato a farlo, di presentare opposizione o impedimento. Detto rito prevede la lettura degli articoli 143, 144, 145 del Codice Civile cui segue la dichiarazione spontanea dei nubendi, la dichiarazione di unione in matrimonio da parte dell'Ufficiale e la trascrizione nel Registro di Stato Civile.
Il rito concordatario si celebra in presenza del Ministro del culto professato più due testimoni e acquista efficacia civile dopo le avvenute pubblicazioni e in assenza di opposizioni.
Inoltre, è fondato sui principi della dottrina agostiniana detta “Triplex bonum”:
- Fides (reciproca fedeltà),
- Sacramentum (indissolubilità),
- Proles (figliolanza).
Il rito acattolico è consentito solo per i culti riconosciuti dallo Stato.
Casi di annullabilità e scioglimento del vincolo matrimoniale
Il matrimonio non è un negozio giuridico contrattuale e per essere considerato valido deve possedere dei requisiti fondamentali:
- diversità di sesso presenza dell'Ufficiale di Stato civile o del Ministro del culto,
- assenza di infermità mentale al momento della celebrazione,
- consenso non estorto con violenza o escludibile per errore,
- assenza di “Impotentia Coeundi” anteriore al matrimonio (esistenza di un altro coniuge).
L'articolo 117 e seguenti del Codice Civile sanciscono la legittimità delle impugnazioni tendenti a ottenere la dichiarazione di nullità. I coniugi e loro ascendenti prossimi, il Pubblico Ministero e coloro i quali abbiano un interesse legittimo e attuale, possono formulare richiesta di annullabilità assoluta per vizi imputabili a difetto di età, libertà di Stato, legami di parentela, affinità, adozione, affiliazione e delitto. I singoli legittimati caso per caso possono formulare richiesta di annullabilità relativa nei casi di interdizione, infermità anche transitoria, mancanza di assenso, violenza ed errore. Lo scioglimento del matrimonio si ha nei casi di: morte del coniuge o divorzio. L'istanza si può formulare trascorsi 3 anni dall'omologazione di separazione consensuale o per gravi condanne a carico del coniuge (ove non sussista concorso in reato).