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Liquidazione del danno biologico, informazioni sulle nuove tabelle

La categoria del danno biologico è il prodotto di un’elaborazione prevalentemente giurisprudenziale innescata dalla necessità di colmare una lacuna normativa relativamente alla tutela di un diritto fondamentale collegato al valore umano.

Concetto di danno biologico

Si intende per danno biologico, o danno alla salute, la lesione dell’integrità psicologica e fisica del soggetto in quanto tale, prescindendo quindi da ogni sorta di valutazione sulla capacità lavorativa dello stesso, e nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di tutela della salute. La protezione dell’individuo per questo tipo di danno coinvolge il valore umano in tutta la sua concreta dimensione attribuendo rilevanza, in termini di tutela, a qualsiasi genere di lesione dell’integrità fisica e mentale della persona. L’elaborazione di dottrina e giurisprudenza a favore del riconoscimento della categoria del danno biologico, ha dato i suoi primi risultati a partire dagli anni 70 ed in seguito si sono susseguite numerose sentenze e leggi che hanno riconosciuto autonomia a questa tipologia di danno, inserendolo tra i danni non patrimoniali, che si contrappongono ai danni patrimoniali. In particolare, una definizione di danno biologico è oggi contenuta nell’articolo 5 della legge 57/2001.

Tabelle di valutazione

Nella liquidazione del danno biologico è necessario tenere in considerazione vari fattori: la gravità dell’illecito, l’età della persona offesa ed, eventualmente, la sofferenza provocata ai familiari per la morte del soggetto, in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata al danno patito. Nonostante la delicatezza e l’importanza di questo danno e quindi del conseguente risarcimento, oggi vi sono ancora delle difficoltà nella quantificazione della sua entità. In particolare, per la liquidazione oggi sono previsti dei criteri solo se si tratta di danno biologico derivante da sinistro stradale che ha provocato un’invalidità permanente inferiore al 9%, le cosiddette lesioni micropermanenti; in tutti gli altri casi si fa riferimento a delle tabelle che sono state elaborate da vari tribunali. Le tabelle maggiormente utilizzate sono quelle del Tribunale di Milano: secondo tali tabelle il calcolo del danno biologico avviene indicando i parametri dell’età, della percentuale di invalidità e dell’ulteriore danno non patrimoniale, cosiddetto danno morale, nella misura che va da ½ a ¼ del danno biologico. Ai fini della valutazione equitativa del danno, le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno, però, applicate non automaticamente, ma con una valutazione anche delle condizioni personali dell’individuo che ha subito il danno; infatti, tra i criteri, indicati sempre nelle Tabelle di Milano, vi è la percentuale di aumento relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale.

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