Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, funzioni e responsabilità della figura professionale
Tra le misure a tutela della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro vi è l’elezione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
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Normativa
Lo Statuto dei Lavoratori ha previsto che i lavoratori abbiano il diritto di vigilare sul rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso i propri rappresentanti. Questa previsione è stata rafforzata ed integrata dal Decreto Legislativo 626 del 1994 che ha introdotto la figura del rappresentante dei lavori per la sicurezza, addetto a rappresentare i lavoratori per quanto riguarda attiene alla salute e la sicurezza sul lavoro, figura sulla quale sono intervenute prima la legge 123 del 2007 e poi il Testo unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008), che tra l’altro ha introdotto le figure del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del rappresentante dei lavoratori di sito produttivo.
Nomina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto in tutte le aziende nel seguente modo:
- nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali;
- nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti direttamente tra i lavoratori.
Il Testo Unico per la sicurezza prevede il numero minimo di rappresentanti che è pari a:
- uno nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- tre nelle aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1000;
- sei nelle aziende oltre i 1000 lavoratori.
In ogni caso, la contrattazione collettiva definisce quelle che sono le modalità di nomina del RLS e gli strumenti ad esso assegnati per esercitare nel modo più efficace possibile il suo incarico.
Funzioni
Per quanto riguarda i compiti del RLS, il rappresentante della sicurezza deve essere sempre consultato dai datori di lavoro su tutti i programmi di prevenzione e sicurezza e sulla designazione e formazione di quelli che saranno gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori in casi di emergenza quali incendi o evacuazioni ed in generale essere sempre informato sulle misure si prevenzione e sull'organizzazione del lavoro. Inoltre, il rappresentante della sicurezza può accedere ai luoghi di lavoro ai fini di ispezionare la sicurezza dell’ambiente di lavoro e degli impianti, partecipare alle riunioni, proporre iniziative per risolvere problemi di sicurezza o incentivare azioni preventive per tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori. Rientra tra le sue responsabilità presentare ricorso alle autorità competenti se durante l’esercizio della sua attività dovesse rilevare delle violazioni alle norme di sicurezza e prevenzione.