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Amministratori di Condominio: la riforma e l'iscrizione all'albo

La riforma del condominio ha portato dei sostanziali cambiamenti alle funzioni e ai poteri della figura dell'amministratore condominiale

Nuovi compiti e obblighi dell'amministratore condominiale

Con la riforma sui condomini, approvata dal Senato il 26 gennaio 2011, vengono rafforzati i poteri dell'amministratore condominiale, ma allo stesso modo vengono anche ampliate le sue responsabilità. Qualora la riforma venisse confermata, tramite le modifiche apportate al codice civile sulla figura dell'amministratore condominiale, questi resterà in carica due anni, a meno che non subentrino decisioni di revocare l'incarico da parte dell'assemblea dei condomini, o in caso di dimissioni da parte sua. Un amministratore dovrà provvedere ad iscriversi alla camera di Commercio, e come ulteriore obbligo ci sarà quello di stipulare una polizza di assicurazione contro i danni provocati dai suoi atti. Inoltre la tempistica che l'amministratore dovrà rispettare, per la riscossione dei pagamenti dovuti dai condomini, dovrà essere celere, e in caso di ritardi ne risponderà personalmente. Dovrà attivarsi contro i morosi ed ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo nell'arco di pochi mesi (a tutela dei condomini, in quanto i creditori dovranno prima agire contro i debitori). Per i pagamenti l'amministratore dovrà accendere un conto corrente accessibile a tutti i condomini per le consultazioni. Al momento della nomina l'amministratore dovrà anche comunicare gli altri condomini presso i quali svolge le stesse funzioni. Se anche un solo condomino dovesse richiedere l'ispezione presso una delle abitazioni, l'amministratore potrà accedervi ed eventualmente agire con diffida per richiedere il ripristino delle condizioni precedenti, nel caso in cui fossero state apportate delle modifiche che hanno danneggiato le parti comuni, o allo stesso modo agire in via preventiva per evitare che i danni vengano causati dai lavori non ancora attuati. L'amministratore dovrà inoltre redigere i rendiconti sia per 'cassa' che per 'competenza' (con l'indicazione dell'ammontare degli incassi e dei pagamenti, dei debiti e dei crediti per ciascun esercizio). L'amministratore condominiale dovrà tenere il registro di contabilità movimenti, di riepilogo finanziario ed una nota esplicativa (con le questioni pendenti).

Requisiti per svolgere l'attività di amministratore condominiale

La riforma momentaneamente non ha previsto una modifica dei requisiti minimi richiesti per poter svolgere le mansioni dell'amministratore condominiale, che rimangono quindi: superamento del 18° anno di età, e conseguimento del titolo di scuola media inferiore. Tuttavia è evidente che il ruolo e i compiti svolti richiedono una preparazione specifica, ed in attesa che evolva la normativa, soprattutto per quanto riguarda la ventilata ipotesi di istituire uno specifico albo degli amministratori, sono numerose le associazioni che organizzano corsi sia per l'avviamento all'attività che per gli aggiornamenti periodici sulle evoluzioni della normativa ( ad esempio anaip.it e anaci.it)

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