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Denuncia di inizio attività, come va compilata

La compilazione di un documento richiede attenzione, semplificare!

Denuncia Inizio Attività (denuncia inizio attività)

L’acronimo di denuncia inizio attività è D.I.A ed è una pratica amministrativa utilizzata nel settore dell’edilizia nata con la legge n.47/85 imponeva alle persone che desideravano attuare dei lavori all’interno di fabbricati a far redigere da un professionista abilitato una relazione in cui attestare i lavori edilizi da eseguire.
Utile alla Pubblica Amministrazione quanto supporto alla vigilanza sull’attività edilizia svolta sul territorio di competenza.
La D.I.A. (denuncia inizio attività) è regolamentata nel testo Unico dell’Edilizia, però con la Legge n.122 del 2010 è stata sostituita dalla S.C.I.A (segnalazione certificata inizio attività).
La differenza sostanziale è scaturita dall’inizio lavoro, per la D.I.A bisognava aspettare 30 giorni mentre con la S.C.I.A i lavori possono avere inizio dopo la consegna al Comune della documentazione.

La compilazione

La compilazione avviene su moduli reperibili anche in Internet.
Prima di iniziare la compilazione è opportuno specificare il tipo di D.I.A cioè se semplice o differita e procedere con il riempimento degli spazi appropriati del modulo in cui è richiesto il nome e cognome, codice fiscale, i dati anagrafici, e informazioni sui lavori da eseguire.
Le informazioni richieste nei moduli della denuncia inizio attività variano secondo le Regioni. Deve contenere tra l'altro un progetto grafico che rappresenti la situazione attuale e quella futura. Terminata la compilazione in tutte le sue parti, si allega la relazione tecnico descrittiva sui lavori da svolgere, le varie copie dei versamenti (dove richiesti), inoltre le varie ed eventuali.
E’ il progettista che si assume la responsabilità dell'andamento dei lavori ragion per cui la sua parcella verrà stabilita in base alla responsabilità stessa.
Consegnata la D.I.A (denuncia inizio attività) all'ufficio Tecnico del Comune si attendono 30 giorni per l’inizio dei lavori. La D.I.A ha validità triennale.
Se entro 10 anni dalla presentazione della pratica amministrativa si constatano dei lavori non consoni alla normativa, il proprietario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.
Il d.lgs 42/2004 ha in considerazione quei lavori svolti su edifici vincolanti da beni architettonici o artistici, richiede di allegare alla pratica amministrativa il Nulla Osta della Soprintendenza di Beni Culturali.
Per gli edifici in centri storici deve essere richiesto il nulla Osta Storico presso la Pubblica Amministrazione.
Per le lesioni strutturali meglio chiamare i Vigili del Fuoco che se ne assumono la responsabilità in toto.

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