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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, che cos'è e quando si utilizza?

Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, volta a snellire e velocizzare l’attività all’interno delle pubbliche amministrazioni, le norme sul procedimento amministrativo hanno introdotto la possibilità di autocertificare determinati status del cittadino, vediamo come.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, l’interessato può sostituire, in maniera pienamente valida e nel rispetto della legge, attraverso una propria dichiarazione da lui debitamente sottoscritta, certificazioni amministrative relative a fatti, qualità e stati personali che siano risultanti in registri custoditi dagli enti pubblici. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si caratterizza per il fatto che la sua presentazione sostituisce in modo completo la certificazione che il soggetto va ad autocertificare e lo esenta dal doverla presentare in un momento successivo. Infatti, la legge in materia stabilisce che è illegittima la richiesta di un ente pubblico di certificati riguardanti le informazioni che il soggetto ha già autocertificato e che quindi sono già in suo possesso.

Quando si può presentare

Inizialmente i dati certificabili grazie a questa autocertificazione erano in numero limitato, ma oggi sono numerosi, al fine di rendere più fluido e veloce il rapporto con il pubblico. In particolare, attualmente è possibile autocertificare: - la residenza; - la cittadinanza; - il godimento dei diritti civili; - gli obblighi militari; - i titoli di studio e la qualificazione professionale; - lo stato di famiglia; - lo stato reddituale; - lo stato di disoccupazione; - il possesso del codice fiscale e della partita IVA; - i documenti per i procedimenti di competenza dei Comuni; - la condizione di studente, casalinga o pensionato; - in generale tutte quegli status di cui il soggetto è a conoscenza e che siano attestai in pubblici registri. Salvo non sia diversamente stabilito da normative di settore, non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni per certificati medici, sanitari, marchi e brevetti, origine e conformità CE. Il cittadino può presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni a tutte le pubbliche amministrazioni ed alle imprese esercenti servizi di pubblica utilità recandosi direttamente presso l’ufficio, inviandola a mezzo fax, e-mail o per posta, telematicamente o facendola presentare da altri, in quanto l’autocertificazione è resa valida dalla firma dell’interessato. Di norma l’autocertificazione è accompagnata da una copia del documento d’identità del sottoscrittore. Nell’eventualità con l’autocertificazione il soggetto dichiari il falso è passibile di sanzioni penali. La dichiarazione sostitutiva di certificazioni va tenuta distinta alle dichiarazioni sostitutive di notorietà, previste sempre dal D.P.R. 445/2000, attraverso le quali l’interessato non sostituisce una certificazione, ma un atto di notorietà relativo a fatti, stati e qualità personali che siano a sua conoscenza, attraverso una dichiarazione sottoscritta dinanzi al funzionario competente.

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