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Vietato fumare: informazioni sulla sanzione amministrativa del 2003

La sanzione amministrativa del 2003, legge del 16 gennaio 2003 n.3 articolo 51, entrò in vigore nel 2005 per regolamentare il divieto di fumo, portando modifiche alla precedente sanzione.

Sanzione amministrativa prima del 2003

La normativa sul divieto di fumo, emanata prima del 2003, proibiva di fumare solo in alcuni luoghi pubblici quali scuole, ospedali e cinema e tutelava solo alcuni lavoratori che svolgevano attività che mettevano a rischio la loro salute, come i lavoratori esposti ad agenti chimici, biologici o che svolgevano lavori in cave e miniere.

Sanzione amministrativa del 2003

La sanzione del 2003 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi a eccezione dei locali che vengono destinati ai fumatori e ai locali privati che non sono aperti al pubblico. Il divieto viene esteso oltre che ai locali chiusi pubblici e privati anche agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai servizi di trasporto collettivi, ai musei, alle discoteche eccetera.
Per controllare che il divieto venga rispettato, la normativa ha previsto al nomina di addetti autorizzati al controllo con l'incarico di elevate multe ai trasgressori. È stato inoltre stabilito che i proprietari dei locali pubblici dovranno esporre, in modo ben visibile, all'interno dei loro locali dei cartelli dove risulti il divieto di fumare. I conduttori dei locali pubblici dovranno anche curare l'osservanza del divieto.
Il cartello dovrà riportare la scritta "vietato fumare" al di sotto della quale risulteranno le sanzioni applicabili, le indicazioni relative alla legge e i nomi dei responsabili all'osservanza del divieto.
Successivamente in data 16 dicembre 2004 si introdusse nella normativa l'obbligo dei datori di lavoro, pubblici e privati, di informare i lavoratori dei rischi del fumo sia attivo che passivo, per tutelare la loro sicurezza e salute, sulle misure di prevenzione che vengono adottare nel luogo di lavoro e anche delle procedure nel caso di violazione del divieto.
La legge contro il fumo ha stabilito anche l'applicazione di sanzioni, ai datori di lavoro che non abbiano impartito direttive inerenti il divieto di fumo, che non abbiano esposto il cartello di divieto e che non l'abbiano fatto rispettare. Penalità sono previste anche per i preposti che non richiedono il rispetto del divieto nei luoghi dove è proibito fumare. Multe sono previste anche per i lavoratori che trasgrediscono il divieto dove vi è la proibizione. Per far applicare il divieto ci si può rivolgere oltre che all'addetto alla vigilanza anche agli organi statali quali Vigili Urbani, ufficiali della Polizia Giudiziaria, Carabinieri o incaricati ASL. La sanzione da pagare varia da un minimo di 27.50 euro a un massimo di 275, multe che vengono raddoppiate se la violazione avviene alla presenza di bambini di età inferiore ai 12 anni o di donne in stato di gravidanza.

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