Banca d'Italia - Centrale Rischi, informazioni e storia
La Centrale Rischi della Banca d'Italia è stata istituita nel 1962, ed è operativa dal 1964. Il suo obiettivo è quello di supportare l'operato di tutto il sistema bancario italiano, raccogliendo i dati e le informazioni sull'esposizione debitoria di qualsiasi persona nei confronti delle banche del territorio italiano.
Centrale dei Rischi: come funziona
Gli intermediari comunicano con scadenza mensile alla Centrale dei Rischi i crediti verso i propri clienti: tutti i crediti sopra l'importo di 30.000 Euro e comunque tutti i crediti in sofferenza.
Ovviamente lo scopo di questo istituto è quello essenzialmente della valutazione sulla solvibilità del cliente per eventuali finanziamenti futuri. In questo modo si cerca di escludere dall'accesso alla richiesta dei finanziamenti i clienti "insolventi".
Bisogna distinguere il fatto che il debitore venga segnalato come cattivo pagatore, nel qual caso sarà negato l'accesso a nuovo credito, dalla segnalazione del superamento della soglia dei 30.000 Euro, nel qual caso nuovo credito sarà concesso, subordinato però alla valutazione della solvibilità del cliente.
Va distinto il caso del semplice incaglio bancario, nel quale in caso di sofferenza temporanea di liquidità, il debitore si vede costretto a posticipare il pagamento di alcune rate alla banca. Questo non può dare luogo alla segnalazione alla CR, gravando quindi sulla banca l'onere della valutazione caso per caso di ciò che va segnalato, onde evitare errori di valutazione che escluderebbero il soggetto dalla possibilità di richiesta di nuovo credito, e di conseguenza evitare eventuali richieste di risarcimento danni.
Centrale dei rischi: consultazione e cancellazione
La Centrale Rischi non è l'unica banca dati di questo tipo. L'accesso ai dati di solvibilità dei clienti può essere effettuato anche tramite il crif, il CAI, l'Experian.
Gli intermediari creditizi o gli istituti bancari possono consultare liberamente la Centrale Rischi solo limitatamente ai propri clienti, quelli che loro stessi hanno segnato.
Per consultare altri clienti, la richiesta deve essere strettamente correlata a domande di finanziamento e quindi alla gestione del rischio del credito.
I soggetti segnalati invece, avranno accesso alla propria Centrale Rischi comprensiva di tutti i dati relativi agli enti segnalatori.
Per quanto riguarda la cancellazione dei dati, il garante della privacy ha dovuto mediare fra le esigenze da un lato degli intermediari bancari, dall'altro di tutela del soggetto segnalato, istituendo il cosiddetto principio del diritto all'oblio. Per cui gli intermediari bancari possono consultare le posizioni debitorie dei clienti solamente nel termine degli ultimi 3 anni di rilevazione (per cui tutte le segnalazioni precedenti non saranno visibili e non influiranno sulla richiesta di nuovo credito da parte del debitore segnalato), mentre il soggetto segnato può trovare tutte le segnalazioni a suo carico sapendo però che ciò è visibile solamente da se stesso e da nessun altro.