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Contratto di formazione lavoro, informazioni e normativa di riferimento

Ai sensi dell’articolo 86, comma 9, del D.Lgs. 276/2003, la disciplina dei contratti di formazione lavoro viene disapplicata nel settore privato, con l’impossibilità di stipulare contratti di tale tipo dall’entrata in vigore della riforma (Ottobre 2003). La categoria dei contratti di formazione lavoro continua, invece, a trovare applicazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e resta disciplinato dalla normativa originaria del 1984, legge n. 863, così come modificata dalla legge 451/1994.

Contratto di formazione e lavoro

E’ stipulabile con giovani tra i 16 e i 32 anni nelle seguenti due tipologie: - contratto di formazione e lavoro mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, della durata massima di 24 mesi con un numero di ore dedicate alla formazione di 80 o 130;
- contratto di formazione e lavoro che agevoli l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa che permetta di adeguare le capacità professionali al contesto aziendale, della durata di massima di 12 mesi con una formazione di 20 ore. Come in premessa, oggi il contratto di formazione e lavoro è limitato al settore pubblico, mentre nel settore privato è stato sostituito dal contratto di inserimento e dal contratto di apprendistato, che è l’unico contratto vigente che persegue gli obiettivi formativi propri del contratto di formazione lavoro.

Contratto di inserimento

Disciplinati dalla Legge 30 del 2003, i contratti di inserimento hanno l’obiettivo di realizzare, grazie ad un piano previsto per il soggetto, un adattamento delle esperienze del lavoratore al contesto produttivo, l’inserimento oppure il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori, quali ad esempio soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata da 29 a 52 anni e lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro.

Contratto di apprendistato

La disciplina del contratto di apprendistato è prevista dal D.Lgs. 276/2003, che rinvia anche alle Regioni e alla contrattazione collettiva nazionale e distingue tre tipologie: - contratto di apprendistato qualificante per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione; mira la raggiungimento di una qualifica professionale e si rivolge a giovani che abbiano compiuto 15 anni. E’ richiesta la forma scritta e non può durare più di 3 anni;
- contratto di apprendistato professionalizzante; mira al raggiungimento di una qualificazione professionale mediante la formazione sul lavoro ed è rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Prevede la forma scritta ed una durata tra i 2 e i 6 anni;
- contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; mira al raggiungimento di un titolo di studio secondario, universitario, di alta formazione o di specializzazione ed è rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Tale contratto si realizza mediante un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo.

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