Dispositivi di protezione individuali, quali sono gli indispensabili
Nell'articolo si spiega cosa sono i Dispositivi di protezione individuale, in quale Decreto legislativo si indica la loro obbligatorietà, quali sono quelli ritenuti indispensabili come protezione contro possibili rischi.
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Cosa sono i DPI
I DPI o dispositivi di protezione individuale sono definiti dall'articolo 74 del Decreto legislativo 81 del 2008 come qualsiasi tipo di attrezzatura, accessorio o complemento che devono essere indossati dal lavoratore col fine di proteggerlo contro quei rischi che potrebbero danneggiare la sua salute o minacciare o compromettere la sua sicurezza.
I dispositivi di protezione individuale devono essere indossati in tutti quei casi in cui non è possibile eliminare il rischio cioè in tutti quei lavori in cui è possibile che si possano verificare delle situazioni di rischio o danno per la salute e la sicurezza del lavoratore.
I DPI, che per legge devono riportare il marchio CE, sono divisi in tre categorie:
1) rischio lieve, che può essere autocertificato dal produttore;
2) rischio significativo, che deve essere certificato da un organo di controllo autorizzato;
3) rischio per le vie respiratorie e protezione da agenti chimici aggressivi, certificato da un organo di controllo.
A causa dell'importanza rivestita dai DPI occorre prestare una particolare attenzione all'integrità di questo, accertarsi sempre che non vi sia qualche parte manomessa, mancante, difettosa o anche solo parzialmente lesa e assicurarsi sempre che non sia trascorsa la data di scadenza (anche se questa non è riportata su molti dei DPI).
Quali DPI sono indispensabili
Essendo i DPI correlati al tipo di lavoro che si affronta, non esiste una tipologia unica. L'importante è che i dispositivi di protezione individuale siano adeguati alle condizioni che si verificano nel luogo di lavoro, ai rischi che il lavoratore si troverà ad affrontare, alle esigenze di salute e alle caratteristiche ergonomiche del lavoratore.
I DPI ritenuti indispensabili sono:
1) per la protezione delle vie respiratorie: isolanti e a filtro. Queste ultime sono mascherine che si possono distinguere mascherine antigas, antipolvere, combinate;
2) per la protezione di arti superiori: guanti sterili, palmari di sicurezza, para e sopramaniche;
3) per la protezione degli occhi: maschere, occhiali, visiere, schermi. Questi dispositivi possono essere anche abbinati a filtri;
4) per la protezione dell'udito: cuffie, auricolari, archi;
5) per la protezione del capo: elmetto (che deve obbligatoriamente contenere tre parti: calotta di protezione, bardatura, fascia antisudore).
6) per la protezione degli arti inferiori: scarpe, ginocchiere, ghette, suole amovibili, dispositivi amovibili di protezione del collo del piede;
7) di protezione per le cadute dall'alto: imbragature, cinture con imbragatura, cordino d'aggancio, dispositivi anti caduta;
8) per la protezione del corpo e della pelle: indumenti e dispositivi di protezione del corpo e della pelle.