Guida alla richiesta di risarcimento danni
Qualsiasi pregiudizio che altri può provocarmi con una sua azione o omissione costituisce un danno. Un evento pregiudizievole può influire sulla mia situazione economica (danni patrimoniali) e/o sulla mia situazione fisico-psichica (danni morali). Contro alcuni danni ci si può assicurare ma, a prescindere da un'eventuale assicurazione, quando si ha il diritto di chiedere un risarcimento al danneggiante?
" IL DANNO RISARCIBILE"
L'art.2043 del cod.civ. afferma che chi ha cagionato ad altri un danno è obbligato al risarcimento soltanto quando si tratti di un danno ingiusto. Così se un soggetto pone in essere atti vietati e sanzionati dalla legge e tali atti arrecano pregiudizio a terzi di certo il responsabile è tenuto al risarcimento.
Allo stesso modo se taluno, pur compiendo atti in se e per se leciti (es. lavori di ripristino della propria abitazione) non adotta le cautele necessarie a garantire l'incolumità altrui, risponde per i pregiudizi che eventualmente ne siano derivati a carico di terzi.
Affinché un danno possa essere risarcito è necessario inoltre che sia stato provocato con colpa. Un evento si dice colposo quando non è stato posto in essere intenzionalmente ma si è verificato a causa di imprudenza, di negligenza o per inosservanza di disposizioni legislative.
Ovviamente il risarcimento sarà dovuto a maggior ragione quando il danno sia stato addirittura provocato con dolo e cioè quando il danneggiante ha previsto e programmato l'evento pregiudizievole realizzandolo intenzionalmente.
Ulteriori condizioni affinché un danno possa considerarsi risarcibile sono la capacità di intendere e di volere ed il nesso di causalità.
Il codice civile stabilisce che "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui l'ha commesso".
Se il danno è posto in essere da un incapace il legislatore stabilisce che il danneggiato può chiedere il risarcimento al soggetto tenuto alla sua sorveglianza, quest'ultimo va esentato da responsabilità soltanto qualora riesca a dare prova di non aver potuto impedire il fatto.
Quanto al nesso di causalità basta dire che il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende il risarcimento e che senza la sua azione o omissione l'evento non si sarebbe verificato.
Onere della prova
Ai fini della prova del danno rileva la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Nella prima, derivante dall'inadempimento di un'obbligazione, all'attore è sufficiente provare la sua obbligazione; spetterà al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale invece è l'attore che ha l'onere di provare non soltanto che la condotta del convenuto sia stata causa di un danno, ma anche la natura dolosa o colposa del comportamento stesso.