Guida alle norme relative alla tassazione del TFR
Tutti abbiamo più o meno un'idea di come si calcola il TFR, ma come si calcolano, invece, tasse e ritenute sul TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è in pratica di una forma di retribuzione differita, poiché il datore di lavoro accantona ogni anno una parte del reddito del lavoratore dipendente pari al 7,41% della retribuzione annua lorda. Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato di una percentuale fissa dell' 1,5% (più il 75% del tasso d'inflazione, ovvero dell'indice di aumento dei prezzi al consumo rilevato ogni anno dall'ISTAT).
Il TFR così accumulato viene liquidato (cioè consegnato effettivamente al lavoratore) solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente: il che tipicamente avviene nei casi di dimissioni, licenziamento o alla scadenza naturale del pensionamento.
Durante il rapporto di lavoro, il dipendente ha la possibilità di richiedere una volta soltanto un anticipo sull'erogazione del TFR, ma solo quando si verificano le circostanze indispensabili previste dal Codice Civile:
- aver maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- la richiesta non può superare il 70% del TFR che spetterebbe al lavoratore in quel dato momento;
- l'anticipazione deve servire a finanziare col TFR la prima casa, oppure spese sanitarie straordinarie, o ancora congedi parentali o periodi di formazione.
Dato che il Trattamento di Fine Rapporto si matura con gli anni, è importante anche conoscere il regime di tassazione separata del TFR per effettuare il calcolo del netto che ci spetta. Vediamo allora come funziona il sistema di ritenute e aliquote IRPEF sul TFR.
Il sistema di tassazione sul TFR
L'art. 11 del Decreto Legislativo 47/2000 ha modificato la tassazione del TFR, distinguendo le rendite finanziarie (cioè la rivalutazione annuale) dal resto dell'indennità di fine rapporto. La nuova disciplina però si applica soltanto sulle somme maturate a partire dal 1 gennaio 2001. Questo significa che la base imponibile IRPEF del TFR è composta da due parti distinte:
- la parte di TFR maturata fino al 31 dicembre 2000 che è ridotta grazie alle riduzioni d'imposta di 309,87 euro per ogni anno di anzianità;
- la parte maturata successivamente che non include la rivalutazione e a cui non si applicano detrazioni.
Al momento dell'erogazione del TFR si effettua il calcolo dell'Aliquota IRPEF media, in base all'importo del reddito di riferimento medio annuo del TFR (diviso per gli anni di anzianità) e all'aliquota IRPEF vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso criterio si applica anche in caso di erogazioni anticipate di TFR.
L'importo delle rivalutazioni (che non sono incluse nella basa imponibile), invece, viene tassato a parte con un'imposta sostitutiva sulla rendita TFR dell'11% (pagata ogni anno dal datore di lavoro).