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Sicurezza nei Cantieri Edili, brevi note sulla normativa di riferimento

La normativa sulla Sicurezza dei Cantieri è una materia importante ma anche molto complessa. La legge a cui si fa riferimento è la ex 494/96, ma dall’aprile 2008 è stata modificata con il dlgs n.81 2008 e s.m.i. in cui hanno raggruppato oltre che la 494 anche la 626 che non trattava proprio della sicurezza dei cantieri ma della sicurezza sul lavoro in generale.

Chi deve redigere il Piano di Sicurezza

Il piano di sicurezza deve essere redatto da un tecnico incaricato dal committente che deve essere iscritto all’albo professionale da almeno 3 anni e deve aver conseguito l’esame apposta per la sicurezza sul cantiere. Deve essere redatto un piano sia in fase di progettazione e sia in esecuzione dell’opera. Il piano va eseguito solo nel caso in cui nel cantiere in oggetto necessita la presenza di più imprese, ma prima dell’inizio lavori va trasmessa una notifica preliminare all’ASL competente di zona, dove comunicheremo tutti i dati del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’impresa e del committente. Nel contempo, però, l’impresa deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in cui verrà specificato il tipo di lavorazioni che si dovranno svolgere nel cantiere e i rischi annessi.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure e le attrezzature adatte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi.
Nel PSC deve anche essere allegato un elaborato grafico con individuata l’area e l’organizzazione del cantiere e una relazione tecnica in cui viene specificato l’esecuzione dell’opera.
Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà verificare l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, le disposizioni previste nel piano per la sicurezza durante l’operato e in più coordinare le attività di tutti i lavoratori in modo tale che non interferiscano l'uno con l'altro.
Il Coordinatore può inoltre sospendere le lavorazioni nel caso in cui ci sia qualcosa non conforme con la legge, come può essere la non regolarizzazione di una delle imprese o la non corretta esecuzione delle opere.

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