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Legge sulla Privacy, informazioni e normativa di riferimento

Il diritto alla privacy è un’esigenza sviluppata già da oltre un secolo negli Stati Uniti e che si è venuta sempre maggiormente affermando anche in Italia, avvertendosi la necessità di una tutela specifica.

Diritto alla riservatezza

Tra i diritti essenziali della persona vi è il diritto alla riservatezza, ovvero alla protezione della vita privata quale diritto fondamentale dell’individuo a porsi al riparo dalle più svariate forme di intrusione nella propria sfera di intimità, nonché soprattutto ad ogni forma di invadente divulgazione e pubblicizzazione delle proprie vicende personali. La ratio sottesa alla tutela del diritto alla riservatezza è certamente riconducibile all’idea di proteggere una sfera di riserbo della persona.

Normativa di riferimento

Il problema della tutela della privacy ha avuto uno sviluppo in relazione al fenomeno dell’applicazione delle tecnologie informatiche alla raccolta di dati personali. A questo proposito, notevole rilievo, nonché importanti applicazioni pratiche, ha avuto la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (successivamente integrata e ora assorbita nel codice della privacy) sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con la quale si è predisposta una disciplina organica delle cosiddette banche dati, ovvero di quegli elenchi, cartacei o elettronici, che siano gestiti da enti pubblici o imprese, ma a disposizione talvolta anche del privato cittadino. In particolare, la legge ha istituito il Garante per la protezione dei dati personali, cui è affidato il compito di controllo del rispetto della normativa sulla privacy. La materia relativa alla disciplina della privacy è confluita ora, come anzidetto, in un testo unico: Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. In base a tale provvedimento, denominato Codice della Privacy, chiunque intenda procedere al trattamento dei dati personali deve avere il consenso dell’interessato e darne notifica al Garante della privacy. Sono state previste particolari cautele per le raccolte riguardanti i dati sensibili, ovvero tutte quelle informazioni idonee a rivelare razza, religione, opinione politica e stato di salute dei soggetti: tali raccolte necessitano di un’espressa previsione legislativa, ovvero di una specifica autorizzazione del Garante, nonché del consenso scritto dell’interessato. Ai fini di un consenso “informato”, alla persona cui vengono chiesti i dati devono essere comunicate le finalità per cui la raccolta è istituita. Una volta creata la banca dati, il soggetto che la detiene è obbligato a custodire e controllare le informazioni, affinché non avvenga la loro diffusione al di fuori degli scopi per cui la raccolta stessa è stata istituita: in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, sono previste sanzioni penali e amministrative e il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento del danno.

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