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Sicurezza in azienda: la disciplina contenuta nel D.Lgs. 626/94

La celeberrima legge 626 94, o meglio il dlgs 626, fu introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore dell'epoca con il fine di fornire forma organica alla materia della sicurezza in azienda. Materia in costante ed irrefrenabile sviluppo che, pertanto, è oggetto di innovazioni legislative frequenti fra cui spicca il dlgs 81/2008( cd. TUSL), a sua volta modificato dal dlgs 169/09.

Analisi del D.Lgs 626

Il decreto 626 è strutturato in dieci Titoli, e in numerosi allegati, dimostrando la volontà del legislatore di generare una legge sicurezza, capace di tutelare i diritti dei lavoratori e di creare un solido sistema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro anche attraverso una solida piattaforma di collaborazione fra datore di lavoro e lavoratori. La normativa 626 si inserisce, pertanto, all'interno delle leggi sul lavoro regolamentando in maniera generale le regole basilari per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa. La scelta legislativa si proietta sulle successive normative sul lavoro a cui è fatto divieto di derogare i principi generali predisposti dalla 626 1994, ma al contempo anche sulle norme preesistenti, rispetto alle quali manca un espressa abrogazione, in cui si introducono i principi e le regole fissate dal d lgs 626 ex art. 98.

Disciplina contenuta nel decreto

La legge 626 sicurezza ha rappresentato la normativa che ha disciplinato, fino all'entrata in vigore del TUSL del 2008, il lavoro e la sicurezza sul lavoro. Ciò è corroborato dal fatto che lo stesso TUSL riprende la struttura della 626 rielaborandone in parte il contenuto date le necessità sorte in oltre un decennio di vigenza della 626. Tutto ciò dimostra la bontà della normativa del 1994 che è il frutto di una realtà economica necessariamente rispettosa dei supremi diritti riconosciuti e vantati dai lavoratori. Per realizzare il contemperamento fra i diritti dei lavoratori e gli interessi del datore di lavoro si scelse di creare un sistema capace di individuare i soggetti operanti e l'ambito di applicazione della norma (oggi esteso ex art. 3 TUSL).
In tale panorama l'art.4 della 626 indica gli obblighi del datore fra cui spicca la redazione di un documento custodito in azienda e concernente la valutazione dei rischi,la prevenzione e il programma circa le misure per migliorare la prevenzione (modificato ex artt. 28-29 TUSL e non delegabile). La norma, inoltre, prevede un sistema di prevenzione e protezione che il datore deve realizzare personalmente o mediante soggetti esterni (rilevante la delega di funzioni ex art. 16 e gli obblighi ex art.17 e ss.TUSL). Si prevede una rappresentanza interna per la sicurezza dei lavoratori di solito nominati dagli stessi lavoratori; si da ampio spazio alla formazione sia nella 626 che nel TUSL come strumento di prevenzione; sono previste sanzioni.

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