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Basi e fonti del diritto civile italiano

Esistono volumi di leggi, biblioteche di opere sul diritto, palazzi per l’amministrazione della giustizia, scuole e università per gli studi giuridici, ma ancora oggi riesce difficile dare una definizione precisa del diritto. Cerchiamo di definirlo, parlando delle sue basi e delle sue fonti.

Il concetto di diritto

Lo sforzo per chiarire il concetto del diritto civile è pienamente giustificato dall’importanza da esso assunto nella vita quotidiana: la vita dell’uomo, infatti, dalla nascita alla morte e in tutti i momenti del suo svolgimento, è intessuta da infinite relazioni e rapporti che richiedono un’organizzazione secondo principi che si traducono in norme. Il diritto privato, che comprende tra l’altro il diritto civile, viene a disciplinare, appunto, le relazioni reciproche dei soggetti fissando presupposti e limiti dei singoli.

Le fonti del diritto civile italiano

L’espressione “fonte del diritto” comprende un doppio significato: si distinguono le fonti di produzione e le fonti di cognizione. - Le fonti di produzione comprendono ogni atto o fatto che sia abilitato dal nostro ordinamento alla produzione di norme giuridiche che sia quindi in grado di riformare l’ordinamento giuridico stesso. Sono quattro le fonti di produzione previste dall’articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile: leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro e usi.
- Le fonti di cognizione indicano tutti i testi che contengono le norme giuridiche e costituiscono strumenti mediante i quali si rendono note le disposizioni prodotte dalle fonti di produzione. Esistono fonti di cognizione ufficiali, quali la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mere raccolte private. Le strutture fondamentali della vita nazionale sono regolate specialmente nella Costituzione Italiana, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e contiene i principi fondamentali del vivere civile, principi che fissano il modello di un sistema economico, politico e sociale cui si deve informare tutta la vita giuridica.
La legge è la fonte di produzione principale del nostro ordinamento giuridico ed è per sua essenza espressione della volontà dello Stato.
Tra le fonti normative, poi, speciale importanza assumono i codici e i testi unici, che, sebbene con delle diversità, costituiscono dei complessi organici destinati a regolare un vasto settore della vita.
Oltre a queste fonti dirette ed espressamente riconosciute vi sono anche delle fonti indirette: la giurisprudenza, cioè il complesso delle sentenze e delle massime giudiziarie; la dottrina, cioè i risultati dello studio scientifico del diritto e l’equità.

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