Documento di valutazione del rischio chimico, informazioni e normativa di riferimento
Piano di gestione delle Attività di Prevenzione e Protezione della salute e sicurezza delle persone in ambito lavorativo.
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Lo scopo del documento di valutazione del rischio chimico
Il documento di valutazione dei rischio chimico ha i seguenti scopi:
- fornire le informazioni relative all'attività dell'azienda al fine di dimostrare che essa possiede i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente;
- illustrare le misure adottate dall'azienda per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei lavoratori, nonchè dei provvedimenti approntati per ciò che concerne la protezione ambientale.
ll documento di valutazione del rischio chimico costituisce un approfondimento delle condizioni di pericolo e rischio dei composti e delle sostanze chimiche utilizzate nei processi lavorativi.
La scheda di valutazione dei rischi rientra nelle prescrizioni di legge, deve essere consegnata a tutti i dipendenti e deve contenere l'indicazione delle protezioni e precauzioni da impiegare in ambito lavorativo.
Gli effetti sulla salute dovuti agli agenti chimici sono legati alla possibilità che le sostanze possano essere introdotte nell'organismo tramite:
- assorbimento cutaneo;
- assorbimento per inalazione;
- ingestione accidentale.
Vengono definiti agenti chimici pericolosi, quelli classificati secondo la "normativa di prodotto" secondo quanto prescritto dal D.Lgs 52/97 per le sostanze chimiche e il D.Lgs 285/98 per i preparati chimici.
Il contenitore (barattolo, bottiglia, bidone, ecc.), in cui sono conservati gli agenti chimici, deve essere dotato di idonea etichetta e della scheda di sicurezza con l'indicazione delle caratteristiche del pericolo.
Il D.Lgs 626/94 ha introdotto il concetto di "rischio chimico moderato" che consente al datore di lavoro di non applicare le misure specifiche di prevenzione e protezione stabilite dall'art.72.
Tale norma ha creato non pochi problemi interpretativi; in attesa che l'atteso decreto ministeriale faccia chiarimento a riguardo, è opportuno che i soggetti interessati mantengano un comportamento prudenziale per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria specifica anche per ciò che concerne la bassa esposizione ai prodotti chimici.
Normativa di riferimento
Fonti normative
- D.P.R. n. 303 del 19/06/1956
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- Legge n. 300 del 20/05/1970
"Statuto dei lavoratori";
- D. Lgs. n. 277 del 15/08/1991
"Protezione dei lavoratori dai rischi fisici, chimici e biologici";
- D. Lgs. n. 626 del 19/09/1994
"Requisiti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ;
- D.Lgs. n. 52 del 03/02/1997
"Normativa di prodotto per le sostanze chimiche";
- D.Lgs n.285 del 16/07/1998
"Normativa di prodotto per i preparati";
- D.M. del 10/03/1998
"Valutazione del Rischio Incendio";
- D.Lgs. n. 25 del 02/02/2002
"Valutazione del rischio chimico";
- D. Lgs. n. 233 del 12/06/2003
"Valutazione del rischio di atmosfere esplosive".