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Separazione consensuale: procedura e conseguenze giuridiche

La separazione consensuale. Prassi e conseguenze.

Quando la coppia "scoppia"

Negli ultimi anni vi è stata una crescita esponenziale di separazione e divorzi. Probabilmente, una serie di fattori influiscono in modo determinante, affinché le coppie si dividano. I valori vanno via via perdendosi e con loro i sentimenti si inaridiscono. I motivi di separazione nascono da continue conflittualità e la causa di separazione può essere dovuta alla mancata collaborazione o per via della mancanza di interessi comuni che possono sfociare in continue diatribe, rendendo il rapporto insopportabile. La gelosia è, in molti casi, la causa scatenante; a volte dalle conseguenze mortali. A pagarne, però, le conseguenze i figli, che nel corso della crescita, risentono visibilmente della mancanza di uno dei genitori.

La separazione

La seperazione può essere di due tipi: Giudiziale: quando viene richiesta da uno solo dei coniugi. Essa si verifica a seguito di separazione per colpa, e cioè, a seguito della violazione di uno dei doveri da parte del coniuge, quale può essere l'abbandono del tetto coniugale. In questo caso è possibile richiedere l'addebito della separazione, e cioè la verifica della violazione stessa. Consensuale: quando viene richiesta e concordata da ambedue i coniugi. La prassi per ottenere la separazione consensuale prevede: - il deposito di un ricorso mediante la compilazione di apposito modulo; - un avvocato per la separazione legale (opzionale); - la stesura di accordi di separazione. Procedura: Entrambi i coniugi dovranno apparire davanti al Presidente del Tribunale per discutere sulla causa e per effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione. Durante l’udienza il giudice, sentiti i fatti, tenta di far riconciliare la coppia cercando di appianare, ove possibile, i motivi di divergenza. Se il tentativo dovesse fallire egli adotterà provvedimenti che riterrà necessari e urgenti. Si dibatterà, inoltre, sui: redditi patrimoniali che potranno essere ripartiti, secondo quanto stabilito per legge (divisione o condivisione dei beni) e/o concordati dalle parti; abitazione familiare. Viene solitamente concessa all’affidatario dell’eventuale prole; mantenimento e alimenti. Il giudice provvederà a quantificare l’importo degli assegni di mantenimento da concedere al coniuge e/o ai figli, qualora egli non sia in possesso di reddito sufficiente. In sede di separazione consensuale il coniuge può anche decidere di rinunciare agli assegni e/o agli alimenti concessi; Assegnazione dei figli. Il giudice provvederà all’assegnazione secondo le seguenti tipologie: - Affidamento condiviso. I figli verranno affidati ad ambedue i genitori. Saranno questi ultimi a concordarne le modalità in separata sede. - Affidamento esclusivo. I figli verranno affidati a uno solo dei genitori.In ogni caso il Giudice valuterà con estrema attenzione la propria scelta; sempre e comunque a tutela del minore. Dopo la separazione dovranno trascorrere tre anni per poter richiedere il divorzio.

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