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Agevolazioni fiscali per la prima casa, come ottenerle?

Il legislatore civile ha attuato una normativa in base alla quale gli acquirenti e possessori della cosiddetta prima casa possano usufruire di determinati benefici, in particolar modo dal punto di vista fiscale, se ne ricorrano i presupposti. Tale normativa, nel corso dell'ultimo decennio è stata più volta rivista e modificata dallo stesso legislatore: più precisamente, due atti ne hanno perfezionato le caratteristiche di detta normativa, e cioè: - la Circolare n. 19 del 1 marzo 2001, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (inerente l'acquisto dell'immobile e le agevolazioni per la prima casa); - il Decreto n. 256 del 17 dicembre 2010, rilasciato dal Dipartimento della Gioventù, riguardante il Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Requisiti necessari per richiedere l'agevolazione

In base al [[Decreto n. 256/2010|http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_mutui_primacasa/decreto_acquisto_primacasa.pdf]], è possibile ottenere una riduzione dell'imposizione fiscale sulla cosiddetta prima casa. Per richiedere tale agevolazione, però, devono ricorrere determinati requisiti, e cioè: - è necessario avere un'età pari o inferiore ai 35 anni (entrambi i componenti la coppia, o i due coniugi, devono rispettare tale requisito);
- è necessario che il reddito complessivo della coppia non superi i 35.000 euro complessivi;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo (fatta eccezione per gli immobili acquisiti per successione mortis causa). Dalla planimetria da allegare all'atto notarile di compravendita, poi, deve risultare che l'immobile in oggetto non abbia una superficie superiore ai 90 metri quadri (in tale prospettiva, non sono comprese eventuali pertinenze o parti condominiali in comune).

Caratteristiche proprie dell'abitazione e dell'acquirente

L'agevolazione per la prima casa va richiesta già in sede di stipulazione del contratto di compravendita: sarà, quindi, compito del notaio inserire tale richiesta nell'atto stesso.
Una volta inserita, se ne ricorrano i detti presupposti, le agevolazioni in oggetto consisteranno nel pagamento di una aliquota minore determinata sull'imposta di registro (o sull'I.V.A.), e saranno ridotte anche le imposte ipotecarie e quelle catastali, in una misura fissa e valida per tutti e qualsiasi immobile.
L'abitazione, poi, non deve avere le caratteristiche di lusso previste dal [[Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969|http://www.asnodim.com/operatore/faq_1/faqfile/1969.pdf]], deve essere ubicata nel Comune di residenza del richiedente, e non è necessario che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione propria.
All'acquirente è richiesto, per poter usufruire di tali agevolazioni, di dichiarare al notaio durante la stipulazione di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, abitazione, usufrutto o uso di altri immobili presenti nel Comune ove si trovi ubicato l'immobile che si sta acquistando, e di non avere detti diritti su immobili entro il territorio italiano per i quali si sia richiesta l'agevolazione sulla prima casa.

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