Contratto Collettivo Nazionale: info e novità sul lavoro domestico
I lavoratori domestici, soprattutto nella tipologia comunemente individuata come "ColF" (collaboratori familiari) o "badanti", sono sempre più diffusi nella nostra società. La normativa che regola la loro assunzione ed in generale il loro lavoro non è complessa, ma richiede di essere conosciuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore stesso.
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Informazioni sul contratto collettivo
Secondo la legge 339 del 1958 sono lavoratori domestici gli "addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura". Si tratta quindi di cuochi, camerieri, precettori, giardinieri e di qualsiasi persona presti la propria opera per aiutare il funzionamento della vita familiare, ma evidentemente la categoria prevalente è oggi quella delle persone impiegate come "ColF" o badanti. il contratto collettivo sottoscritto il 16 febbraio 2007 prevede 4 livelli di inquadramento e di trattamento retributivo, a seconda della specializzazione, dal lavoratore generico a quello con particolari competenze e mansioni specialistiche. Seppure con alcune peculiarità, il contratto collettivo nazionale prevede che la posizione del lavoratore domestico sia a tutti gli effetti riconducibile a quella del lavoro subordinato. Il contratto individuale deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti (lettera di assunzione). Deve rispondere a quello nazionale e devono essere quindi garantiti e disciplinati periodo di prova, riposi e permessi, ferie, tredicesima mensilità, livelli minimi di retribuzione, tutela della maternità, tutela della malattia, versamenti assicurativi e previdenziali, scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e modalità per la risoluzione del contratto. Per ill lavoro effettuato in concomitanza delle festività, nazionali ed infrasettimanali, il lavoratore ha diritto al riposo o, ove gli sia richiesta una prestazione lavorativa, ad una maggiorazione della retribuzione o al recupero del riposo stesso. Una maggiorazione retributiva è prevista anche per la prestazione lavorativa notturna e quello eccedente l'orario contrattualmente stabilito tra le parti (straordinario). Il lavoratore è tenuto a presentare all'atto dell'assunzione i documenti previsti dalla legge (certificazioni sanitarie, documento d'identità, documenti assicurativi e previdenziali).
Le novità
Dal 29 gennaio 2009 sono state semplificate le procedure per la comunicazione di assunzione. Esse avvengono direttamente all'INPS e non più ai centri per l'impiego tramite un modello semplificato (comunicazione obbligatoria). L'adempienza risulta essere più snella e veloce. Inoltre, dal primo aprile 2011, sia le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni che i versamenti previdenziali sono effettuati via web, semplificando ulteriormente le procedure. Inoltre a partire dal primo gennaio 2011, sono state fissate le nuove tabelle dei minimi retributivi previste dall'art. 36 del contratto collettivo, per adeguarle alle variazioni del costo della vita. Per ulteriori informazioni sugli adempimenti del datore di lavoro, si può far affidamento sul sito internet dell'INPS.