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Disciplina dell'apertura di credito bancario

L'articolo 1842 CC definisce il credito bancario come: "Il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un determinato periodo o a tempo indeterminato".

Il credito bancario

La somma messa a disposizione delle banche resta di proprietà delle banche e il cliente ha il diritto di utilizzare il credito nei modi e nei termini prestabiliti. Della somma di denaro, gli utilizzi e i rientri si hanno tramite le operazioni di addebito e di accredito, dando al finanziamento bancario un'entità variabile e una certa elasticità. La banca può riservarsi di chiedere al cliente delle garanzie che possono essere "garanzie reali" o "garanzie personali". L'articolo 1844 stabilisce che: "Se per l'apertura di credito è richiesta una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. Nel caso in cui la garanzia è insufficiente, la banca può richiedere un supplemento della garanzia oppure la sostituzione del garante, se ciò non avviene, allora la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o decidere di rescindere il contratto." Le ipotesi di recesso del contratto sono disciplinate dall'articolo 1842 del CC, infatti, se non si hanno valide ragioni, la banca non può rescindere il contratto anticipatamente.

L'apertura del credito

L'apertura del credito bancario può avvenire o a un tempo stabilito o indeterminato. Nel caso di stipula del contratto a tempo indeterminato, ambo le parti hanno la possibilità di rescindere il contratto nei termini stabiliti nel contratto stesso. In altre parole l'apertura del credito bancario non è altro che il Fido messo a disposizione della banca, con cui il correntista può fare pagamenti o emettere assegni fino a un importo massimo (limite di scoperto). Il costo del Fido ha un importo annuo anche nel caso in cui il fido stesso non sia utilizzato dal correntista. All'apertura del credito bancario bisogna considerare: - l'importo massimo dello sconfinamento;
- la durata del contratto;
- le garanzie che assistono il fido bancario e la loro eventuale ricostruzione o adeguamento;
- i casi previsti dalla banca in caso di rescissione del contratto;
- il tasso d’interesse che è applicato;
- i costi fissi;
- la commissione di massimo scoperto;
- i giorni di valuta applicati dalla banca per gli addebiti o accrediti. Tutte le banche come la Banca BCC o la banca BCP, ecc. permettono di aprire un fido, proporzionato alle nostre garanzie.

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