La figura dell'amministratore di sostegno: disciplina giuridica e funzioni svolte
Con la legge n.6 del 2004 il nostro ordinamento legifera sulla figura giuridica dell'Amministratore di sostegno, figura atta a sostenere i soggetti in difetto di autonomia.
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La figura giuridica dell'Amministratore di Sostegno
La legge n. 6 del 9/1/2004 sancisce che il soggetto che è in difficoltà nell'espletamento di alcune funzioni che riguardano determinati atti dell'agire, ha il diritto di essere affiancato da un Amministratore di Sostegno. La nuova figura giuridica, contemplata nel Codice Civile, riguarda tutti coloro che sono colpiti da perdita totale o parziale di autonomia come i disabili fisici o psichici. La nomina dell'Amministratore di Sostegno è sancita dal Giudice Tutelare attraverso un Decreto nel quale saranno specificati gli atti per i quali la persona non autonoma, totalmente o parzialmente, sarà assistita. La richiesta della nomina di un Amministratore può essere effettuata sia dai parenti fino al 4° grado che dal Pubblico Ministero, e il Giudice, entro 60 giorni, deve provvedere alla nomina. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato il decreto è valido a partire dalla revoca dell'interdizione o della inabilitazione.
In passato, quando non esisteva questa figura giuridica, i soggetti totalmente o parzialmente privi di autonomia, venivano dichiarati interdetti. Questa misura non puntava al recupero delle residue capacità o al ripristino di quelle ancora, parzialmente, esistenti. A questo si aggiungeva il danno di un’etichetta che pregiudicava pesantemente il futuro. Infatti i soggetti interdetti non avevano più alcun diritto ad agire in maniera autonoma: era la misura più restrittiva. Con l'inabilitazione, meno drastica, erano le uniche due misure esistenti . La legge del 2004, attesa da anni, giunge, con gli Amministratori di Sostegno, a un traguardo di civiltà che implica una riduzione di autonomia solo per alcuni atti, mentre, per tutti gli altri, la persona rimane perfettamente capace di agire, conservando così i suoi diritti.
Infatti il Giudice Tutelare, nel Decreto di nomina dell'Amministratore, specifica gli atti per i quali viene stabilito il sostegno da parte della figura giuridica.
Il Codice Civile
Il Codice Civile legifera nel libro I, titolo XII (art. 404 cc al 413).
Le funzioni svolte dall'Amministratore devono avere come obiettivo i bisogni e le aspirazione del beneficiario (art. 410 cc.). L'Amministratore deve informare degli atti da compiere l'assistito e, in caso di dissenso, deve essere messo al corrente il giudice Tutelare.
I compiti principali della figura giuridica dell'Amministratore sono, soprattutto, di tutela del patrimonio, del disbrigo di atti burocratici e degli adempimenti che il soggetto non è più in grado di compiere, come vendere o acquistare immobili. Il potere di rappresentanza può essere revocato per gravi motivi di negligenza ricorrendo al Giudice tutelare. Il Giudice tutelare provvede attraverso un decreto.