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Normativa e definizione della mediazione creditizia

Vediamo in che consiste esattamente l'attività di mediazione creditizia e qual è la normativa di riferimento.

La mediazione creditizia

Al giorno d'oggi il ricorso a prestiti e mutui è piuttosto frequente, tuttavia rivolgersi direttamente alle banche o alle altre agenzie di prestiti non è quasi mai semplice per il cliente: per questo motivo vi è l'esigenza di una figura professionale, quella del mediatore creditizio, che venga in aiuto in queste situazioni. Ma che cosa vuol dire precisamente il termine "mediazione creditizia"?
La mediazione creditizia è un'attività professionale che mette in comunicazione le banche e gli altri intermediari finanziari con il cliente e implica anche dei servizi di consulenza. Gli ambiti nei quali opera il mediatore creditizio sono quello dei finanziamenti, degli acquisti di crediti, del credito al consumo, del credito ipotecario, del prestito su pegno, del rilascio di fideiussioni e avalli, ma anche di accettazioni, girate e altri tipi di impegni sempre connessi all'attività creditizia.
Per quanto riguarda le attività connesse a quella di mediazione, esse consistono nei già citati servizi di consulenza, nella raccolta delle domande di finanziamento, nello svolgimento dell'istruttoria, oltre che nell'inoltro delle comunicazioni tra intermediario finanziario e cliente.

La normativa

Passiamo adesso ad analizzare la normativa che disciplina l'attività di mediazione creditizia. Essa è principalmente contenuta nell'articolo 16 della Legge n. 108 del 1996, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 28 luglio 2000 e nel Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi datato 4 agosto 2000.
L'art. 4 del D.P.R. 287/2000 disciplina i requisiti necessari per iscriversi all'Albo dei mediatori creditizi: occorre prima di tutto, per quanto riguarda le persone fisiche, essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea e, per quanto riguarda le società, avere sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'UE. Non è necessario che l'attività di mediazione creditizia sia oggetto sociale esclusivo della società, ma possono essere svolte anche altre attività, a patto che queste non siano in contrasto con i requisiti di neutralità e imparzialità che sono assolutamente necessari nello svolgimento della mediazione creditizia. Per lo stesso motivo, ovvero la garanzia di imparzialità, non possono svolgere attività di mediazione creditizia le banche e gli altri intermediari finanziari.

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