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Registro informatico dei protesti, informazioni e normativa di riferimento

Il Registro informatico dei protesti è un elenco, aggiornato dalle Camere di Commercio, di tutti i protesti levati su titoli di pagamento quali cambiali, pagherò ed assegni.

Il protesto: cos'è e come avviene

Il protesto in Italia è un atto pubblico con il quale viene contestato il mancato pagamento di titoli di credito scaduti, quali vaglia cambiari, tratte, cambiali e assegni.
Nel momento in cui il titolo non viene pagato alla sua naturale scadenza, questi viene consegnato a un notaio o ufficiale giudiziario il quale, dopo aver sentito il debitore e averne richiesto il pagamento, a fronte della mancata riscossione, restituisce il titolo alla banca emittente, e redige la levata di protesto, rendendo così il titolo esecutivo.
Il pubblico ufficiale deve, a scadenze predeterminate (metà e fine mese) comunicare sia al Presidente del tribunale sia al Presidente della Camera di Commercio la lista di tutti i protesti levati nel periodo.
Nei dieci giorni successivi la Camera di Commercio provvede all'iscrizione del protestato nel Registro informatico dei Protesti, indicando i dati personali, luogo e data di nascita e codice fiscale.
Possiamo dire che questa iscrizione è una sorta di "pubblicità" del fatto, di modo da tutelare i terzi che inizino a instaurare rapporti economici con il protestato.
Durata della registrazione: ci sono a questo punto tre possibilità per il protestato: - pagamento del titolo e delle relative spese e interessi entro l'anno di iscrizione: a questo punto il protestato deve fare apposita richiesta di riabilitazione al Tribunale per la cancellazione del suo nominativo dal libro protesti. In presenza di diniego, il protestato può fare ricorso alla Corte di Appello. Ottenuta la riabilitazione, il riabilitato deve fare richiesta di cancellazione dal bollettino protesti alla competente camera di commercio. In caso di diniego, può opporsi avanti il giudice di pace. Una volta accolta la cancellazione, il protesto è come non fosse mai venuto ad esistenza.
- pagamento del titolo e delle relative spese e interessi oltre l'anno di iscrizione: l'iscrizione nel registro protesti permane, ma il protestato può fare richiesta al Tribunale della trascrizione del relativo pagamento affianco al suo nome.
- permanenza del non pagamento: l'iscrizione permane per 5 anni, termine per legge, e poi automaticamente decade. Il registro dei protesti cambiari è consultabile presso qualsiasi Camera di Commercio, al costo di 2 Euro per ogni ricerca, anche negativa, e rilascio di relativa visura, e di 5 Euro per la ricerca e il rilascio di certificato (oltre al costo dell'imposta di bollo, se dovuta).

Registro Informatico dei Protesti: normativa di riferimento

- Decreto legge 381/95, convertito dalla legge 480/95, istitutivo del registro informatico dei protesti cambiari;
- Decreto del Ministero dell'industria n. 316/2000: Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti.

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