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Antiriciclaggio, obblighi e competenze dei Consulenti del Lavoro

Con il termine "antiriciclaggio", si suole definire tutte quelle manovre e misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro per attività illecite. La legge antiriciclaggio a cui faremo riferimento è la Direttiva 2005/60/CE, il D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. 151/2009, e il D. Lgs. 78/2010.

Obblighi a carico dei professionisti

Le normative sopraelencate pongono degli adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti (in particolar modo consulenti del lavoro e commercialisti). Possiamo riassumere questi obblighi genericamente in:
- adeguata verifica della clientela dello studio
- istituzione di un archivio unico cartaceo con le generalità dei clienti, persone fisiche o società, documenti di identificazione dei soci, tramite fascicoli
- segnalazione delle operazioni sospette e delle transazioni di denaro contante non giustificate sopra il limite di Euro 5.000, in via telematica al Ministero dell'Economia
- segnalazione con apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni inerenti l'attività dell'azienda (quindi vendita di merci o prestazioni di servizi), sopra i 3.000 Euro (tenendo conto che questo importo non vale per la singola fattura, ma per la somma di tutte le fatture che si sostanziano in un unico contratto o in un'unica prestazione).

Obblighi specifici dei professionisti

L'adeguata verifica della clientela si sostanzia:
- nell'identificazione del cliente, mediante documenti identificativi
-nella specificazione del rapporto di collaborazione professionista - cliente e nel mandato di incarico da parte del cliente
- nel controllo costante delle movimentazioni finanziarie del cliente stesso Dall'anno 2011 sono vietate e oggetto di specifica comunicazione al Ministero dell'Economia tutte le operazioni effettuate in contanti sopra la soglia dei 5.000 Euro, oppure frazionate in più prelievi o versamenti inferiori a 5.000 Euro quando lo stesso frazionamento risulti sospetto o artificiosamente messo in atto per aggirare la normativa.
Inoltre, tutti gli assegni bancari, postali o circolari superiori a Euro 5.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Rimane fermo il limite di 5.000 Euro anche per i libretti di deposito bancari o postali. Entro il 30 giugno 2011 tutti i libretti con un saldo superiore devono essere estinti o ridotti. Tutte queste operazioni sono considerate sospette, e impongono a commercialisti, consulenti del lavoro, banche, espressi obblighi di comunicazione al Ministero competente, pena la comminazione di sanzioni pecuniarie sia a carico del professionista obbligato, sia a carico del cliente che effettui le suddette operazioni. Le sanzioni per la non comunicazione di queste transazioni si quantificano in una multa che varia dall'1 al 40% dell'ammontare delle operazioni stesse.

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