Brevi note sul CCNL che si applica agli Agenti di Commercio
Il CCNL per gli agenti e rappresentanti di commercio è indispensabile per conoscere diritti e doveri della professione; nell'ultimo accordo siglato il 16 febbraio 2009 viene introdotta l'indennità "meritocratica".
Il CCNL per i rappresentanti e gli agenti di commercio
Nel contratto di agenzia e rappresentanza commerciale viene distinta la figura dell'agente da quella del rappresentante di commercio.
Dal punto di vista strettamente giuridico è rappresentante di commercio colui al quale un'azienda conferisce un mandato di rappresentanza per concludere contratti in suo nome e per suo conto; l'agente di commercio è invece colui che propone un contratto la cui approvazione spetta all'azienda mandante.
Dal punto di vista contrattuale tale distinzione tuttavia non comporta delle differenze sul piano economico in quanto il contratto di rappresentanza coincide sostanzialmente con quello di agenzia per ciò che concerne l'aspetto negoziale.
Entrambe le figure si caratterizzano per il carattere autonomo della propria attività che non implica l'obbligo di orari né di seguire itinerari predeterminati.
L'autonomia operativa dell'agente di commercio costituisce l'elemento distintivo e qualificante della professione, secondo il disposto dell'art. 1746 del Codice civile.
Le aziende che operano nel settore commerciale possono anche ritenere opportuno di avvalersi di dipendenti per vendere i propri prodotti attraverso la tentata vendita, in tal caso si applica il CCNL del commercio.
Solitamente le aziende commerciali preferiscono optare per il contratto agenti soprattutto per questioni di costi e per qualificare maggiormente la propria rete di vendita anche per ciò che concerne l'aspetto economico.
I principali istituti del contratto
Le norme contenute nel Contratto Collettivo si applicano sia ai contratti a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato, e riguardano: - L'esclusiva: la preponente non può avvalersi nella stessa zona di due o più agenti di commercio; - Il patto di non concorrenza: l'agente di commercio non può assumere nella stessa zona incarichi da più ditte operanti nello stesso ramo di attività; - Il trattamento economico: per quanto riguarda le provvigioni per gli agenti si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 1748 del Codice Civile. In particolare viene chiarito l'aspetto che riguarda i tempi di liquidazione delle provvigioni che spettano solo quando si è concluso il contratto. - La Malattia e la gravidanza: in questi casi l'agente non ha diritto alle provvigioni in quanto vige la sospensione del contratto. - Il Preavviso: sono stabiliti i termini e la forma della risoluzione del contratto: - Indennità di fine rapporto: vengono determinati i criteri di computo; - L'indennità di risoluzione rapporto; - L'indennità suppletiva di clientela; Un importante novità presente nell'ultimo accordo riguarda l'introduzione della cosiddetta indennità meritocratica, corrisposta nei casi contemplati dal contratto. L'ultimo accordo sul CCNL per gli agenti e rappresentanti di commercio è stato siglato il 16 febbraio 2009 e scade il 29 febbraio 2012.