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Contratto di locazione: i principi della normativa giuridica di riferimento

Il contratto di locazione trova oggi grande applicazione nella vita quotidiana in particolare nel settore immobiliare, in quanto visti i costi molto elevati delle abitazioni spesso si ricorre alla locazione o meglio, come si dice impropriamente, all’affitto dell’abitazione. Vediamo gli aspetti fondamentali della disciplina di tale contratto.

Contratto di locazione: normativa

Il contratto di locazione è disciplinato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e prevede che un soggetto, proprietario di un bene, denominato locatore, conceda in locazione ad un altro, chiamato conduttore, il godimento del bene per un determinato periodo, verso un determinato corrispettivo.
La locazione è un contratto consensuale che si perfeziona con l’accordo tra le parti, cosicché la consegna della cosa non rientra nella fase costitutiva del rapporto.
Per quanto riguarda la forma, il contratto di locazione non prevede la forma scritta ad substantiam, ovvero ai fini della validità, tranne che non si tratti di beni mobili registrati o beni immobili, per i quali è necessario procedere alla trascrizione del contratto.
Il contratto di locazione è a prestazioni corrispettive, per cui comporta obblighi a carico sia del locatore che del conduttore. - Ai sensi dell’articolo 1575 c.c., il locatore deve consegnare al conduttore il bene locato in buone condizioni, mantenerlo in uno stato tale da essere utile all’uso cui è destinato e garantire il pacifico godimento.
- Ai sensi dell’articolo 1587 c.c., il conduttore è obbligato ad utilizzare, durante la locazione, la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzando il bene per l’uso previsto dal contratto e pagare il canone di locazione alle condizioni stabilite. Con il contratto di locazione possono essere dati in concessione: - beni mobili o beni mobili registrati;
- beni immobili;
- fondi rustici o aziende, ed in questi casi si parla più correttamente di affitto. In ogni caso il contratto di locazione trova maggiore utilizzo nella locazione abitativa, di beni immobili urbani, ed in merito, oltre che alle norme del codice civile è necessario far riferimento anche alle disposizioni della legge 27 luglio 1978 numero 392, cosiddetta legge dell’equo canone.

Durata del contratto

Come previsto dall’articolo 1573 c.c., la locazione non può essere stipulata per un periodo superiore a trent’anni.
Per quanto riguarda la locazione di beni immobili urbani, la legge 392/78 ha stabilito che il contratto di locazione non può essere stipulato per un periodo inferiore quattro anni e si rinnova automaticamente per altri quattro anni se una delle parti non ha comunicato all’altra, nei termini previsti, solitamente non meno di sei mesi prima della scadenza del contratto, di non volerlo rinnovare.

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