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Cos'è il lucro cessante

Il lucro cessante è una forma di danno patrimoniale.

Informazioni relative il lucro cessante

Il lucro cessante, in diritto, è il mancato aumento del patrimonio che un titolare per credibili motivi pensava invece di poter realizzare, a causa di un determinato fatto dannoso
Il lucro cessante è regolato dall'articolo 1223 del Codice Civile che stabilisce quanto segue:
" il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". Questo articolo determina che il debitore risponda dei danni ma solo di quelli che ne siano la conseguenza immediata e diretta.
L'articolo 1223 introduce anche la nozione di danno emergente che indica l'effettiva diminuzione concreta del patrimonio.
La quantificazione del lucro cessante richiede la verifica dell'effettiva esistenza di un danno e successivamente il poter valutare la sua quantificazione.
Il risarcimento al danneggiato deve avvenire secondo le disposizioni indicate negli articoli del codice civile 1223, 1226 e 1227.

Determinazione del lucro cessante

Il lucro cessante valuta: - il danno biologico morale patrimoniale
- l'eventuale perdita della capacità lavorativa
- il danno che ha ridotto ad un professionista la capacità di guadagno
- il danno patrimoniale da invalidità
- il danno a persone che ha determinato un danno economico patrimoniale
- il danno esistenziale che viene inteso come una lesione dell'integrità psico-fisica che va ad intaccare le abitudini di vita del danneggiato. Ogni danno patrimoniale va identificato in un danno nella specie patrimoniale, il cui risarcimento ha come fine quello di colmare la differenza tra la situazione economica attuale del danneggiato e quello in cui si sarebbe trovato se l'illecito o l'inadempimento non si fossero verificati.
Oggetto del danno è un interesse futuro, o meglio un interesse relativo a un bene non ancora spettante ad una persona. Tale danno ha un risarcimento per equivalente con una reale valutazione equitativa del danno con lo scopo di rimborsare coloro che hanno subito un danneggiamento ingiusto.
La liquidazione equitativa del lucro cessante richiede l'onere della prova, vale a dire la prova, anche presunta, per quanto riguarda la certezza della sua reale esistenza. Devono quindi risultare elementi oggettivi di carattere pregiudizievole, la cui relazione futura nella cerchia patrimoniale del soggetto sia sicura e che dia origine ad un danno economico. Quest'ultimo deve essere valutabile e deve risultare che abbia una correlazione con l'illecito in termini di certezza o che almeno abbia un elevato grado di probabilità.
La richiesta della liquidazione del lucro cessante deve essere fatta al responsabile del danno procurato mediante una richiesta scritta, allegando una relazione dettagliata dell'avvenuto danno patrimoniale, le prove del fatto stesso e i propri dati. Un giudice valuterà il risarcimento del danno.

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