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La disciplina giuridica in tema di assegno di mantenimento

Un momento particolarmente critico legato alla separazione giudiziale è quello della quantificazione dell’assegno di mantenimento che normalmente un coniuge deve versare all’altro cui non è imputabile la separazione.

Disciplina dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento viene deciso dal giudice al momento della pronuncia della sentenza di separazione.
Il giudice impone a un coniuge di versare l’assegno di mantenimento a favore dell’altro cui non è addebitabile la separazione. Il coniuge obbligato deve versare l’assegno per il mantenimento del coniuge nell’eventualità questi non abbia propri redditi o abbia un reddito insufficiente alla conservazione del suo tenore di vita e, se ve ne sono, per il mantenimento dei figli che siano stati ad esso affidati dal giudice.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno di mantenimento questo viene deciso dal giudice in relazione alla capacità economica sia del coniuge obbligato che del coniuge affidatario e in base all’età dei figli affidati. Tale importo potrà essere revocato o soggetto a modifiche nel corso degli anni da parte del giudice e su richiesta della parte avvalorata da fondati motivi, quali potrebbero essere ad esempio le evidenti e persistenti difficoltà economiche del coniuge obbligato.
Per quanto attiene al mantenimento dei figli, l’importo dell’assegno non può essere forfettario e non include le spese straordinarie, ma si riferisce solo a quelle che sono le normali esigenze dei figli stessi. Pertanto, nel caso di spese straordinarie, che vadano quindi oltre le normali esigenze di vita del figlio o dei figli, queste vanno sostenute da entrambi i coniugi ed è richiesto che vi sia l’accordo di entrambi. Nel caso di inadempienza, il coniuge cui spetta il mantenimento può richiedere al giudice che disponga il sequestro dei beni del coniuge obbligato o il prelievo forzoso delle somme dovute presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico, quindi dallo stipendio o dalla pensione.

Assegno di mantenimento e diritto agli alimenti

L’obbligo di prestare l’assegno di mantenimento è diverso dall’obbligo agli alimenti: gli alimenti sono dovuti nei limiti del necessario a favore di chi ne ha bisogno, mentre chi è obbligato al mantenimento deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue sostanze e alle sue possibilità; l’assegno di mantenimento non è quindi legato ad uno stato di bisogno.
In sostanza, la funzione del mantenimento consiste nel soddisfare i bisogni che tutti hanno per la vita, mentre il diritto agli alimenti è attuale solo in presenza di uno stato di bisogno, ovvero di una personale difficoltà di vita.

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