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Giustizia Amministrativa: organi e funzioni

Il legislatore ha voluto tutelare i cittadini di fronte alle decisioni della pubblica amministrazione attraverso la giustizia amministrativa. Tra gli organi più 'noti' ci sono il Tar del Lazio e il consiglio di Stato, dei quali si sente parlare ultimamente molto spesso

La tutela dei cittadini attraverso la giustizia amministrativa

L'art 113 della Costituzione ha imposto l'istituzione della giustizia amministrativa affianco a quella ordinaria per garantire ai cittadini la tutela dinanzia alla pubblica amministrazione. Quindi sinteticamente si può dire che la giustizia amministrativa è data dall'insieme degli strumenti che servono a tutelare i cittadini rispetto agli enti pubblici, e il mezzo più usato è rappresentato dal ricorso amministrativo. Il ricorso può presentarsi sotto forma di opposizione se viene indirizzato allo stesso ente che ha emesso il provvedimento contro il quale si fa ricorso, oppure come ricorso gerarchico se ci si rivolge all'ente gerarchicamente superiore (fino all'ipotesi di ricorso straordinario che si ha quando ci si rivolge al Presidente della Repubblica), oppure si può seguire l'iter di un contenzioso amministrativo rivolgendosi ad uno degli organi preposti alla giustizia amministrativa.

Gli organi della giustizia amministrativa

Ricoprono le funzioni di giudici amministrativi: - I tribunali amministrativi regionali (TAR), hanno competenze generali, e rappresentano il primo grado della giustizia amministrativa, e le sue sentenze sono appellabili di fronte al Consiglio di Stato. Esistono 20 tribunali amministrativi regionali ed hanno sede nei capoluogo di provincia. Il Tar del Lazio ha competenza anche nei confronti dei ricorsi contro i provvedimenti dello Stato;
- il Consiglio di Stato rappresenta invece il secondo grado di giudizio, ed ha competenze generali;
- Il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA), è un organo previsto dallo Statuto speciale della Regione Sicilia e che svolge nell'ambito del territorio regionale, le funzioni proprie del Consiglio di Stato (CDS, quindi si deve ricorrere davanti ad esso contro le sentenze del Tar della Sicilia), e che si aggiunge al TAR con sede a Palermo e sezione distaccata a Catania;
- La Corte dei conti e le commissioni tributarie provinciali e regionali, che invece hanno competenze specifiche relative alle entrate tributarie. La Corte dei Conti si occupa nelle entrate e spese pubbliche, mentre le commissioni tributarie provinciali e regionali si occupano di tutte le controversie di natura tributaria, con riferimento alla specifica competenza territoriale, che vanno dalle sanzioni amministrative alle sovraimposte, ecc.

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