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L'istituto della firma digitale: info e normativa

La firma digitale garantisce autenticità e integrità di documenti informatici, analogamente a quanto previsto per la firma autografa nei documenti tradizionali.

L'istituto della firma digitale

La firma digitale è un sistema di autenticazione di documenti informatici. Essa è fondata sulla tecnologia della "crittografia a chiave pubblica" e garantisce il principio del “non ripudio”.
In pratica, il mittente non potrà disconoscere (appunto, ripudiare) la paternità di un documento firmato digitalmente.
Tendenzialmente, poi, l’istituto della firma digitale è diretta a soddisfare anche l’esigenza del destinatario nel poter verificare l'identità del mittente (autenticità) e l’esigenza dell’integrità che consiste nell’impossibilità, per il destinatario, di modificare un documento firmato da altri. Il nostro ordinamento giuridico attribuisce alla firma digitale (un tipo di firma elettronica qualificata) una particolare efficacia probatoria, equiparata alla firma autografa.
La fonte normativa che disciplina l’istituto della firma elettronica è il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgs. n. 82/2005) modificato con D. Lgs. n. 235/2010. In particolare, la legge prevede 3 tipi di firma:
- firma elettronica "semplice";
- firma elettronica “avanzata”;
- firma elettronica “qualificata”. La firma digitale è, in effetti, un tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche (pubblica e privata) attraverso la quale, il titolare (con la chiave privata) e il destinatario (con quella pubblica), rispettivamente, manifestano e verificano l’origine e l'integrità di un documento informatico. Sia chiaro che, in giudizio, è liberamente valutabile il valore probatorio del documento, anche non sottoscritto affatto.
E’ riservata, invece, alla sola firma elettronica qualificata, la possibilità di sottoscrizione di alcuni atti. Il codice dell’amministrazione digitale prevede, infatti, che le scritture private, stilate con documento informatico, “sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale” salvo eccezioni.

Gli enti certificatori

La titolarità della firma digitale è garantita da enti certificatori (disciplinati dalla legge): si tratta di soggetti, con particolari requisiti di onorabilità, che detengono registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. È evidente come, di fondamentale importanza, sia il fatto che il rilascio della firma digitale avvenga in modo tale da garantire l’identificazione certa del firmatario affinché altrettanto certa risulti, di conseguenza, l'associazione che il certificato sancisce tra la chiave pubblica e i dati anagrafici del titolare della firma.

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