Nuova direttiva macchine: campo di applicazione e finalità della normativa
La Direttiva 2006/42/CE è una direttiva finalizzata alla regolamentazione del mercato europeo e definisce i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine per poter circolare liberamente all’interno del mercato unico europeo
La politica della sicurezza e la nuova direttiva macchine
La Direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore, in tutta Europa, il 29 dicembre 2009; sostituisce la Direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo ed è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 17/2010. Essa è conosciuta anche come “Nuova Direttiva Macchine” e costituisce la base giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato europeo. Al fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo, la nuova direttiva macchine è, in effetti, un insieme di regole, definite dall'U.E. e rivolto ai costruttori, che si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute pubblica e la sicurezza relativi alla progettazione, costruzione e funzionamento delle macchine prima della loro immissione sul mercato.
Campi d'applicazione
La direttiva si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, in particolare, si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Con la nuova direttiva macchine, con riferimento alla precedente, è stato dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia, esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo-macchina. La nuova direttiva porterà diverse novità sia procedurali che tecniche. Il fabbricante di una macchina deve, infatti, effettuare una valutazione dei rischi per garantire gli obblighi di salute e di sicurezza applicabili alla macchina e, questa, deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi medesimi. Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.