Brevi note sul Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. lgs. 267/2000, successivamente novellato, contiene la disciplina applicabile agli stessi.
I destinatari della disciplina
Il T.U. si applica a tutti gli Enti locali, tuttavia, è prevista l’inapplicabilità di tale normativa nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, se dovesse risultare incompatibile con le loro attribuzioni previste dai singoli statuti e dalle norme di attuazione.
La suddivisione del T.U.
Il T.U. è suddiviso in quattro parti, la prima dedicata all’individuazione dell’ordinamento istituzionale; la seconda riguarda l’ordinamento finanziario e contabile; la terza si occupa delle associazioni di Enti locali; la quarta individua disposizioni transitorie ed abrogazioni.
La geometria del T.U.
Attraverso la lettura del T.U. è possibile avvertire la scelta politica di porre come primo gradino i Comuni. Il perché di tale scelta è da individuare nella consapevolezza che il cittadino vede nel Comune l’organo più vicino a sé perché legato alla singola realtà territoriale.
Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà verticale, proprio perché la gestione dei beni pubblici spetta di diritto prima agli organi di governo più vicini al cittadino, per poi essere affidata ad organi superiori, ad es. Province e Regioni, si attua la visione europeista secondo cui se la gestione dell’apparato pubblico locale è affidata ad organi locali ciò conferisce un maggiore potere di dialogo tra cittadini ed organi di governo territoriale.
Infatti, non si può tacere che una corretta applicazione del principio di sussidiarietà rende possibile il passaggio effettivo dall’idea di una gestione centralizzata ad una localizzata, ma per fare ciò era necessario dotarsi di uno strumento normativo che desse la garanzia di una normativa applicabile a tutti gli Enti locali.
La scelta di un Testo unico ha il pregio di aver evitato la proliferazione di una differente normativa locale da Regione a Regione.
La ragione sistematica del T.U.
Raccogliere in un’unica sede la disciplina dell’ordinamento degli Enti locali ha il pregio di consentire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale di disposizioni che, altrimenti, varierebbero in base alla singola realtà regionale.
In effetti, anche se le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano usufruiscono ancora di disposizioni particolari rispetto alla normativa generale, i principi contenuti nel T.U. possono definirsi in armonia con tali speciali disposizioni.
La ragione politica del T.U.
Attraverso l’adozione del T.U. nel 2000 il legislatore ha compiuto un passo significativo per consentire ai Comuni ed alle Province, in armonia con il governo delle Regioni e dello Stato, una gestione politica ed amministrativa più efficiente ed efficace.
Alla base è presente l’idea che soltanto attraverso forme di collaborazione è possibile concorrere ad una migliore gestione delle risorse pubbliche.