Giustizia Amministrativa in Italia: informazioni e cenni storici
La giustizia amministrativa rappresenta l’insieme di mezzi riconosciuti dallo Stato ai singoli cittadini al fine di difendere i propri interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Principi generali della tutela amministrativa
Il sistema della giustizia amministrativa si fonda essenzialmente su tre principi:
- quello della azionabilità in giudizio di tutte le lesioni di diritti e interessi legittimi, anche se queste provengono dalla P.A., ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione;
- quello di autonomia del potere esecutivo;
- quello di legalità dell’azione amministrativa.
Attualmente la giustizia amministrativa italiana è organizzata secondo il sistema cosiddetto della doppia giurisdizione, in base al quale:
- l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ovvero Tribunali e Corti d’Appello, è competente per la lesione dei diritti soggettivi, con il potere di dichiarare l’illegittimità dell’atto amministrativo e disapplicarlo;
- l’Autorità Giurisdizionale Amministrativa, composta dal Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), organo di primo grado, e dal Consiglio di Stato, organo di appello, è competente per la lesione degli interessi legittimi, con il potere di annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché sostituirli con altri atti o modificarli solo in parte.
Oltre allo strumento della tutela giurisdizionale, ordinaria e amministrativa, i cittadini hanno anche a disposizione forme di tutela prettamente amministrativa, ovvero i ricorsi amministrativi.
Sono ricorsi amministrativi: l’opposizione rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto, il ricorso gerarchico proprio proposto all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto, il ricorso gerarchico improprio rivolto a un altro organo in assenza di rapporto gerarchico ad esempio un organo collegiale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorso amministrativo, che deve essere generalmente redatto per iscritto, può essere proposto, nei termini previsti dalla legge, che vanno dai 30 giorni per il ricorso gerarchico ai 120 giorni per il ricorso straordinario, da chi, ritenendosi danneggiato da un atto della P.A., abbia un interesse diretto, personale, e attuale all’annullamento di esso.
Cenni storici
Sebbene l’istituzione degli organi di primo grado della giustizia amministrativa a base regionale fosse prevista dalla Costituzione, l’effettiva istituzione dei T.A.R. si è avuta solo con la Legge 1034/1971, a seguito dell’eliminazione delle Giunte Provinciali Amministrative. Il Consiglio di Stato fu istituito da Carlo Alberto con un editto del 18 agosto 1931, derivando le sue funzioni di consulenza amministrativa dagli abrogati Consigli di Stato napoleonici e Consulte del Regno delle Due Sicilie. Inizialmente il Consiglio di Stato era diviso in 3 Sezioni con funzioni esclusivamente consultive, ma numerose riforme succedutesi negli anni hanno portato alla creazione di altre 3 Sezioni con competenze giurisdizionali amministrative, e di un’ultima Sezione, la VII, nel 1997, a carattere normativo per l’esame dei testi di legge emanati dal Parlamento italiano e da quello europeo.
La sede del Consiglio di Stato si trova a Palazzo Spada, a Roma.