Come rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali
Il D.lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) prevede gli strumenti giuridici utilizzabili se s’intende invocare l’intervento del Garante.
Premessa
Il Garante per la protezione dei dati personali esercita un sindacato accentrato e non diffuso nella materia di propria competenza, poiché è ope legis prevista un’unica sede in Roma, Piazza di Monte Citorio, 121, c.a.p. 00186, a cui vanno indirizzate eventuali missive.
Canali di comunicazione con il Garante
Ai sensi dell’art. 141 l’istante può rivolgersi al Garante mediante: reclamo; segnalazione; ricorso.
Il reclamo
L’art. 142 dispone che il reclamo deve contenere un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante. È sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo deve anche recare in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, deve indicare, altresì un recapito per l’invio di comunicazioni.
La segnalazione
La segnalazione ha carattere residuale, in quanto può essere presentata ove l’istante non possa o non intenda utilizzare lo strumento del reclamo. Per la presentazione è sufficiente inviare una missiva al Garante indicando, in ogni caso, tutti gli elementi utili affinché, eventualmente, adotti un provvedimento se dovesse accertare la violazione di una o più disposizioni.
Esercizio diritti art. 7 D.lgs. 196/2003
L’art. 145 prevede che i diritti di cui all’articolo 7, accesso ed altri diritti, possono essere fatti valere davanti all'Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Tuttavia, il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’Autorità giudiziaria. Inoltre, la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’Autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Il ricorso
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi di cui all’art. 147, inoltre va depositata la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale. È validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Clausola art. 152 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 152, tutte le controversie che riguardano l’applicazione delle disposizioni del Codice privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’Autorità giudiziaria ordinaria e l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
Ulteriori informazioni
Sul sito [[www.garanteprivacy.it|http://www.garanteprivacy.it/]].