Conferenza dei servizi: regolamentazione e contenuto dell'istituto giuridico
La conferenza di servizi, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, modificata dalla legge 15/05, costituisce una forma di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni che ha lo scopo di realizzare, attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, la semplificazione del procedimento amministrativo.
Conferenza di servizi: tipologie
L’art. 14 della legge 241/1990 prevede la possibilità di indire:
- la cosiddetta conferenza dei servizi istruttoria, alla quale l’amministrazione ricorre nel caso sia necessario compiere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- la conferenza dei servizi decisoria, prevista come obbligatoria, la quale viene indetta per ottenere l’assenso di varie amministrazioni che, sebbene sia stato richiesto, non sia comunque stato ottenuto;
- la conferenza dei servizi indetta per l’esame contestuale di interessi compromessi in diversi procedimenti amministrativi correlati tra di loro in quanto riguardanti attività simili;
- infine, una conferenza ad opera del privato: qualora, infatti, la sua attività sia subordinata al consenso di alcune amministrazioni, può richiedere l’indizione della conferenza dell’amministrazione preposta all’adozione del provvedimento finale.
Ipotesi particolari di conferenza di servizi sono, poi, quelle previste dall’art. 14 bis della legge 241/1990: esse hanno ad oggetto progetti di particolare complessità motivati e documentati relativi a insediamenti produttivi di beni e servizi, nonché progetti preliminari relativi alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.
Regolamentazione del procedimento di indizione
Il procedimento di indizione della conferenza di servizi è disciplinato dagli articoli 14 ter e 14 quater della legge 241/1990. L’art 14 ter individua, innanzitutto, il criterio per le deliberazioni della conferenza: la maggioranza dei presenti. La convocazione della prima riunione deve giungere, anche per via telematica, alle amministrazioni interessate a partecipare necessariamente almeno cinque giorni prima della data prevista per la conferenza. Nel caso di impossibilità a partecipare, le amministrazioni possono chiedere il differimento della riunione ad altra data. Le amministrazioni, nel corso della prima riunione o in quella successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo, devono stabilire il termine ultimo per l’adozione della decisione conclusiva. Al termine dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente deve adottare il provvedimento motivato conclusivo del procedimento. Tutte le amministrazioni partecipano alla conferenza per il tramite di un rappresentante che è legittimato a manifestare la volontà dell’amministrazione e il silenzio da parte sua viene considerato come assenso da parte dell’amministrazione che rappresenta.
L’art. 14 quater stabilisce che i dissensi devono essere espressi in conferenza e devono essere motivati e pertinenti all’oggetto della conferenza. Da evidenziare che recentemente il Decreto Legge 78 del 2010 ha apportato delle modifiche alle norme sulle conferenze di servizi previste dalla legge 241/90 al fine di semplificare e accelerare le attività della conferenza soprattutto per aree e immobili soggetti a tutela.