Non sei ancora registrato? Creare un OverBlog!

Creare il mio blog

Firma digitale e caselle PEC: le normative di riferimento

Con l'avvento della società dell'informazione anche le pubbliche amministrazioni hanno necessariamente acquisito una serie di strumenti in linea con tale sviluppo. Tra essi sicuramente si annoverano la firma digitale e la posta elettronica certificata. Il principale riferimento normativo per l'impiego di tali strumenti di comunicazione elettronica è costituito dal Codice dell'amministrazione digitale. Di seguito descriveremo le caratteristiche di entrambe.

Firma digitale

Una definizione legislativa di firma digitale è contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, anche denominato Testo Unico in materia di Documentazione Amministrativa) che contiene la seguente definizione: “La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.“
La firma digitale è un elemento che viene aggiunto a un documento informatico per garantirne l'autenticità e la provenienza. Per ottenere una firma digitale bisogna rivolgersi a soggetti accreditati come poste italiane oppure le camere di commercio, avvalendosi dei servizi postecert o anche info camere. Si richiederà quindi una smartcard a cui viene collegata la firma digitale che è a pagamento e con durata temporale limitata. Il principale riferimento normativo è costituito dal Codice dell'amministrazione digitale.

PEC

La posta certificata è un servizio di comunicazione elettronico gratuito tra pubbliche amministrazioni e cittadino. La posta certificata offre una serie di servizi base che sono gratuiti e latri che invece sono a pagamento, che debbono essere specificatamente richiesti. La PostaCertificata è rilasciata ai sensi dell'art. 16-bis del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito in legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini.
L'impiego della PEC avviene sulla base del Codice dell'Amministrazione Digitale

Stessi articoli di categoria Diritto e Tributi

Come ottenere consulenze da un Avvocato on line

Come ottenere consulenze da un avvocato on line

Una veloce guida all'uso dei molteplici servizi web che permettono di dirimere in pochissimo tempo qualunque tipo di dubbio giudiziario per risolvere piccole controversie o problemi più grandi di noi .
La disciplina giuridica in tema di assegno di mantenimento

La disciplina giuridica in tema di assegno di mantenimento

Un momento particolarmente critico legato alla separazione giudiziale è quello della quantificazione dell’assegno di mantenimento che normalmente un coniuge deve versare all’altro cui non è imputabile la separazione.
Assistenza.finanze.it: come e quando servirsi del portale

Assistenza.finanze.it: come e quando servirsi del portale

Il portale "assistenza.finanze.it" è un portale telematico che può essere utilizzato da due categorie distinte di utenti. da una parte infatti i fruitori possono essere le piccole aziende e i privati, mentre dall'altra gli utilizzatori possono essere le grandi aziende, gli intermediari e le pubbliche amministrazioni. nell'articolo vengono descritte, per ciascuna categoria di utente, le funzionalità e le modalità di utilizzo del servizio.
Successione legittima: la divisione delle quote

Successione legittima: la divisione delle quote

La successione legittima si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, come precisato nell'art. 456 delle disposizioni generali della successione, contenute nel codice civile.