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Il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

L’art. 11, co. 3 del Dlgs n. 47/2000 stabilisce che "Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento". Vediamo come calcolarla e come versarla.

Il TFR e la sua rivalutazione

Il fondo TFR accantonato al 31 Dicembre di ogni anno deve essere sottoposto a rivaluzione mediante un coefficiente che risulta composto da un tasso fisso, pari ad 1,50% e un tasso variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (dato fornito dall'Istat). La rivalutazione deve avvenire o alla fine di ogni anno oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando come indice Istat quello del mese in cui è avvenuto la cessazione del rapporto. La tassazione sulla rivalutazione del TFR è effettuata mediante un'imposta sostitutiva con aliquota dell'11%. Il versamento dell'imposta avviene in due tranches: un versamento d'acconto, da versare il 16 dicembre di ogni anno e uno a saldo da versare il 16 febbraio dell'anno successivo.

Il versamento d'acconto e a saldo

Il calcolo per determinare il versamento d'acconto può essere effettuato seguendo due metodi, denominati rispettivamente storico e previsionale. Il metodo storico si basa semplicemente calcolando il 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno per la cessazione di rapporti di lavoro. Il metodo previsionale invece restituisce un acconto calcolato nella misura del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno in corso. L'acconto sarà calcolato tenendo conto del TFR maturato al 31 Dicembre dell'anno precedente dei soli dipendenti che sono ancora in forza al 30 Novembre dell'anno per il quale l'acconto è dovuto, mentre per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 Novembre l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.
L'imposta a saldo (da versare il 16 Febbraio dell'anno successivo) viene invece calcolata prendendo come riferimento la rivalutazione del TFR determinatesi nell'anno stesso e applicando l'aliquota dell'11%. L'imposta a saldo da versare sarà pertanto calcolata come differenza tra il valore così determinato e quanto già versato a titolo di acconto.
Infine appare utile descrivere le modalità di versamento dell'imposta, che deve essere effettuato mediante modello F24 nella sezione "Erario" con i codici tributo 1712 per l'acconto e 1713 per il saldo utilizzando come periodo di riferimento l'anno a cui si riferisce la rivalutazione.

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