Società di Factoring: attività e contratti
Molte imprese ricorrono alle società di factoring per la gestione dei crediti e soprattutto per la copertura delle eventuali insolvenze dei debitori.
Le società di factoring
Il factoring è una tecnica finanziaria che consente, alle imprese che hanno difficoltà a gestire i propri crediti, di affidare a una società specializzata, detta factor, la riscossione di tali crediti. Solitamente i factors sono le società di intermediazione finanziaria come ad esempio le banche. Affidare la gestione del credito a una azienda esterna vuol dire delegare, alla società di factoring, tutte le pratiche relative al trattamento dei crediti e cioè la contabilizzazione, il controllo delle scadenze, l’incasso, il sollecito dei pagamenti, le azioni di recupero. Nel momento in cui si attiva la cessione del credito, la società di factoring effettua una accurata analisi sull’andamento storico del credito al fine di ottenerne una valutazione sulla capacità di rimborso da parte del debitore. Sulla base dei dati così ottenuti, la società di factoring stabilisce l’importo che è disposta a garantire e la percentuale di copertura dei rischi. Pertanto le attività svolte da tali aziende riguardano tutte le funzioni e i servizi svolti, per conto dell’azienda cliente, dal momento in cui viene emessa la fattura al momento in cui questa viene saldata. L’attività principale svolta dalle società di Factoring è, quindi, quella di acquistare e gestire i crediti di una impresa.
I contratti
Esistono diverse tipologie di factoring:
- Full Factorin: quando la società di factoring acquista, i crediti commerciali dei clienti, man mano che questi sorgono.
- Maturity Factoring: in questo caso il cedente ottiene un flusso di pagamento regolare, senza dover pagare oneri per il ritardo.
- International Factoring: è utile per facilitare le vendite all’estero e consentire all’esportatore di concedere condizioni competitive ai propri client.
La cessione dei crediti può avvenire: pro soluto: quando la società di factoring si assume il rischio dell’insolvenza dei crediti, senza la possibilità di chiedere al cliente la restituzione degli anticipi versati e pro solvendo: quando il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti resta a carico del cliente. I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza, prevista dal DL n.385/93, delle operazioni bancarie e finanziarie.