Successione legittima: la divisione delle quote
La successione legittima si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, come precisato nell'art. 456 delle disposizioni generali della successione, contenute nel codice civile.
La successione legittima
L’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione legittima è quella forma di successione mediante la quale, i beni del defunto, non avendo egli disposto diversamente con testamento, succedono per l’intero, agli eredi, che ne vantano diritto secondo il grado di parentela, stabilito e tutelato dalla legge. Essi subentrano sia nelle attività che nelle passività. La legge, secondo il seguente ordine, indica come eredi:
- il coniuge;
- i discendenti legittimi o naturali;
- gli ascendenti legittimi;
- i collaterali;
- i parenti entro il sesto grado;
- per ultimo, lo Stato.
L’eredità si acquista mediante l’accettazione documentata da uno scritto. Esistono due tipologie di eredi: quelli in “linea retta”, quando il rapporto di parentela intercorre tra persone fisiche che hanno un vincolo di sangue, cioè discendono l’uno dall’altro, come il nonno, il padre e il figlio e collaterali quando, nonostante ci sia un parente in comune, non discendono l’uno dall’altro, come per esempio, i fratelli. Il coniuge è considerato per primo nell’asse ereditario perché esistono particolari disposizioni di legge, che lo tutelano.
La legge gli riconosce il diritto di vivere, per tutta la vita, nella casa coniugale e di utilizzare tutti i mobili in essa presenti, anche se la proprietà è di altri eredi. Se, invece il defunto era separato, il coniuge è escluso dall’eredità, solo se la separazione era stata ad esso addebitata, come nel caso del divorzio.
Divisione quote
Vediamo nello specifico la divisione delle quote:
- tutto il patrimonio è ereditato dal coniuge, se il de cuius non ha figli, genitori o fratelli;
- in presenza di un figlio, ognuno eredita la metà;
- il coniuge eredita un terzo del patrimonio, in presenza di più figli, i quali ereditano gli altri due terzi, ripartiti in quote uguali;
- il coniuge eredita i due terzi del patrimonio, in presenza solo di ascendenti ai quali, va un terzo;
- in presenza di ascendenti e fratelli del de cuius, al coniuge spettano sempre i due terzi, mentre un terzo, si divide fra gli altri, in parti uguali.
Va precisato che, se nessuno di questi parenti è in vita, o tutti hanno rinunciato all’eredità, attestata da un Notaio o da un Tribunale, l’eredità passa, automaticamente, allo Stato che risponde dei debiti nella misura dei beni acquisiti.