Vendita di terreni edificabili: la procedura di tassazione delle plusvalenze
L’articolo tratta della procedura di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile.
La vendita di un fabbricato o di un terreno agricolo: tassazione della plusvalenza
La vendita di un bene immobile produce solitamente una plusvalenza che consiste nella differenza tra il valore di acquisto e il valore di vendita. Tale plusvalenza è tassata solo nei casi previsti dalla legge e questo accade raramente quando si tratta di fabbricati o di terreni agricoli. Questo perché, dal 2006, nelle operazioni di compravendita tra privati si applicano le imposte in base al valore catastale dei beni e, quindi, risulta nullo l’interesse nel dichiarare importi "fasulli".
Plusvalenze relative alla vendita di fabbricato o terreno agricolo sono tassate, al fine di evitare speculazione, solo quando la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto e, comunque, mai se questo è avvenuto per successione o per uso prima casa. Se l’acquisto si è concretizzato per donazione vale la regola dei cinque anni dalla data di acquisto del donante. Nei casi in cui si applica la tassazione, la plusvalenza deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore e risponderà alle aliquote progressive di imposta legate al reddito complessivo (minimo 23%). Le norme prevedono la possibilità di richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Vendita di terreni edificabili: plusvalenza sempre tassata
Nel caso di vendita di terreni edificabili la plusvalenza è sempre tassata, anche nel caso in cui la vendita avvenga dopo cinque anni dall’acquisto e anche se questo sia avvenuto per donazione o successione. Tale plusvalenza viene calcolata per differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto. Questo costo corrisponde:
- nel caso di acquisto a titolo oneroso, al prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo relativo al bene e rivalutato in base agli indici istat;
- nel caso di acquisto per donazione o successione, al valore dichiarato nell’atto di donazione o nella denuncia di successione, aumentato di tutti gli altri costi inerenti il bene (imposte pagate, spese notarili, oneri di urbanizzazione);
- in caso di rideterminazione del valore con pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%, al valore di perizia, aumentato del costo sostenuto per effettuarla. Le plusvalenze derivate dalla vendita di lotti edificabili devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi del venditore e sono assoggettate a tassazione separata o, a richiesta, a tassazione ordinaria. Non è prevista la possibilità di ricorrere all’imposta sostitutiva del 20%.
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